Testimone di nozze e conflitto di interessi nelle commissioni di concorso universitario (Cons. Stato n. 8927 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. hanno carattere tassativo e non tollerano estensione analogica, ma all’obbligo legale di astensione si affianca il dovere di comunicazione trasparente di ogni situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, imposto dall’art. 6-bis legge n. 241/1990. La sussistenza di rapporti personali di rilievo e intensità tali da far dubitare che il candidato sia giudicato in base al risultato delle prove integra una violazione delle regole di imparzialità. La figura del testimone di nozze, per la considerazione sociale di cui gode, costituisce grave ragione di convenienza e va segnalata al responsabile, che può annullare in autotutela la procedura concorsuale.

Il Fatto

Due docenti hanno partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università di Perugia per un posto di professore universitario di prima fascia. La commissione ha collocato al primo posto, con giudizio “OTTIMO”, una candidata, mentre la ricorrente si è collocata al terzo posto con il voto “PIÙ CHE BUONO”. La ricorrente ha impugnato la nomina della commissione, i verbali e gli atti di valutazione, deducendo in via subordinata l’irregolare composizione dell’organo per il conflitto di interessi tra un commissario — testimone alle nozze della vincitrice — e quest’ultima.

Informato dei motivi di ricorso, l’Ateneo ha annullato in autotutela il decreto di nomina della commissione, rilevando che il commissario avrebbe dovuto segnalare la situazione di potenziale conflitto. Il TAR Umbria, riuniti i giudizi, ha respinto il ricorso avverso l’annullamento e dichiarato improcedibile l’altro. La candidata ha proposto appello principale; la vincitrice ha avanzato appello incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura secondo cui il primo giudice avrebbe elevato la qualifica di testimone di nozze a causa tipica di astensione. L’argomento non coglie nel segno: il TAR ha riaffermato principi consolidati, secondo cui le cause dell’art. 51 c.p.c. sono estensibili all’azione amministrativa e alla materia concorsuale, ma conservano carattere tassativo.

Su questo presupposto si innesta il nodo centrale. Se il solo art. 51 c.p.c. non impone l’astensione, la vicenda resta governata dall’art. 6-bis legge n. 241/1990, che introduce una clausola generale di conflitto anche potenziale, e dall’art. 7 d.P.R. n. 62/2013. L’Ateneo non ha rimproverato al commissario la mancata astensione obbligatoria, bensì la mancata comunicazione, precondizione per valutare la sua permanenza in commissione.

Il Collegio respinge la tesi dell’appellante circa la scarsa significatività dell’ufficio di testimone di nozze. La scelta dei nubendi cade su una persona significativa; l’unicità del momento rende più intenso il vincolo; la risalenza nel tempo non cancella la rilevanza sociale dell’evento. La figura integra quindi una grave ragione di convenienza, percepibile all’esterno come minaccia all’imparzialità dell’organo valutativo.

Quanto alla cornice normativa, il Collegio ritiene infondate le censure: anche applicando il solo art. 51, secondo comma, c.p.c., il commissario avrebbe dovuto dichiarare la grave ragione di convenienza. La decisione dell’Ateneo di riedire la procedura è logica e comprensibile. Richiamando Cons. Stato n. 4129 del 2023 e Cons. Stato n. 2408 del 2023, la Sezione conferma che le ipotesi di astensione sono esemplificative e che rilevano anche i conflitti potenziali.

L’appello principale è respinto; quello incidentale condizionato è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del doppio grado sono compensate, attesa la complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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