Autotutela e termini per titoli edilizi nulli per contraffazione (Cons. Stato n. 5927 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini e i parametri che il legislatore pone a limite dell’annullamento d’ufficio riguardano gli atti annullabili, viziati da violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, e non gli atti radicalmente nulli ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio la nullità dell’atto impugnato, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a., purché tale declaratoria sia funzionale alla decisione sulla domanda. La domanda risarcitoria per il danno cagionato dal comportamento illecito del funzionario pubblico postula la prova del danno ingiusto, che non si esaurisce nell’allegazione dell’illegittimità, e richiede la dimostrazione della spettanza del bene della vita e del quantum, non supplibile con valutazione equitativa in assenza di impossibilità della prova.
Il Fatto
I proprietari di un immobile avevano ottenuto dal Comune, nel 2014, l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire per la ricostruzione del fabbricato. A seguito dell’arresto di un funzionario comunale, l’Amministrazione verificava i titoli abilitativi riconducibili alla sua attività e, riscontrati plurimi vizi, li annullava in autotutela nel gennaio 2018, unitamente agli atti connessi.
Il TAR Campania respingeva il ricorso e la domanda risarcitoria. I proprietari appellavano deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della declaratoria officiosa di nullità e il superamento del termine per l’autotutela, oltre al danno da mancato impiego delle risorse economiche investite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza di primo grado. Il provvedimento di annullamento individua vizi formali e sostanziali che evidenziano il carattere fittizio degli atti propedeutici: firma disconosciuta, data di rilascio modificata a penna, numeri di protocollo riferiti ad altre pratiche, assenza di pubblicazione all’albo, parere della Soprintendenza artefatto. Tali elementi non sono contestati sul piano ontologico.
Quanto alla declaratoria officiosa, il Consiglio di Stato richiama i principi consolidati ribaditi dalla Sezione (sentenze 28 dicembre 2017 n. 6120; 28 ottobre 2011 n. 5799): la nullità può essere rilevata d’ufficio se funzionale alla pronuncia sulla domanda, in modo non dissimile dai limiti elaborati per la nullità del contratto ex art. 1421 c.c. Nel caso di specie il rilievo è ammesso perché strumentale al rigetto dell’impugnazione.
Il secondo motivo è infondato. I parametri dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 operano rispetto agli atti annullabili e non a quelli radicalmente nulli: a fronte della nullità non assumono rilievo le censure sul termine, sulla comparazione degli interessi e sulla convalida.
Sulla domanda risarcitoria, la Corte distingue responsabilità diretta e indiretta della P.A. per il fatto del dipendente, richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 4768 del 2024 e Sezioni Unite n. 13246 del 2019. Manca però la prova degli elementi costitutivi: gli appellanti non dimostrano i presupposti sostanziali dei titoli né il pregiudizio effettivo, allegando genericamente un danno di € 500.000,00. Ai sensi degli artt. 30 e 40 c.p.a. grava sul danneggiato l’onere del quantum, e la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammessa solo in caso di impossibilità della prova. Nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza, senza il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1421 c.c. – Legittimazione all'azione di nullità
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato