Termine perentorio per l’equa riparazione da emotrasfusioni infette (TAR Lazio n. 15973 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato dall’art. 27-bis del d.l. n. 90/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2005, per aderire alla procedura di equa riparazione in favore dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o emoderivati infetti ha natura perentoria. Tale natura discende dalla funzione del termine, che è di liquidazione degli importi forfettariamente previsti e serve a consentire all’amministrazione un’adeguata istruttoria e quantificazione delle somme complessivamente dovute, oltre che la relativa copertura finanziaria. La comunicazione del modulo di accettazione da parte del Ministero della Salute costituisce una mera facoltà e non un elemento della fattispecie, la cui mancanza determina l’invalidità del provvedimento di diniego. L’accertata tardività dell’istanza è motivo sufficiente per il suo respingimento.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi di un soggetto danneggiato da trasfusioni ed emoderivati, avevano convenuto il Ministero della Salute davanti al Tribunale ordinario di Roma per accertare la responsabilità dell’amministrazione. Nelle more del giudizio intervennero il d.l. n. 81/2007, convertito nella legge n. 222/2007, e la legge n. 244/2007, che consentirono accordi transattivi con i danneggiati che avessero instaurato azioni risarcitorie pendenti.

Il legislatore poi previde, con l’art. 27-bis del d.l. n. 90/2005, una procedura alternativa di equa riparazione, subordinata alla rinuncia a ogni altra pretesa risarcitoria o transattiva. Il termine iniziale fu prorogato dalla legge n. 205/2017. I ricorrenti sostennero di non aver mai ricevuto la proposta ministeriale e inviarono il modulo di accettazione solo in data successiva alla scadenza. Il Ministero rigettò l’istanza per tardività e i ricorrenti impugnarono il diniego davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare rileva che, sebbene il gravame risulti formalmente proposto da due gruppi di eredi, dal suo contenuto emerge che è stato presentato nell’interesse di uno solo di essi, mentre la posizione dell’altro è oggetto di distinto ricorso, anch’esso trattenuto in decisione.

Nel merito, il Tribunale osserva che si tratta di un procedimento attivabile a istanza della parte interessata, sulla quale grava l’onere di conoscere la disposizione che prevede il beneficio e i tempi, peraltro non ristretti, entro cui attivarsi. La comunicazione del modulo di accettazione da parte del Ministero è dunque una mera facoltà, non un elemento della fattispecie. Nel caso concreto l’amministrazione aveva comunque comunicato agli eredi la possibilità di avvalersi dell’equa riparazione, ma l’atto di accettazione è pervenuto ben oltre il termine.

Quanto alla pretesa natura ordinatoria del termine, il Collegio non condivide l’assunto. Poiché il legislatore ha fissato un termine di liquidazione degli importi forfettariamente indicati, il procedimento deve essere attivato entro quella data per consentire all’amministrazione l’istruttoria e la quantificazione delle somme. Dalla natura e dalla funzione del termine emerge quindi la sua perentorietà, come già affermato da TAR Lazio, sez. terza quater, n. 6652 del 2023.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 10000 del 2025, che, confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito che la norma prevede un termine di liquidazione e che, diversamente, non vi sarebbe certezza sulle somme necessarie a soddisfare il riconoscimento dell’equo indennizzo. L’istituto è inoltre limitato ai soggetti muniti dei requisiti di accesso alla procedura transattiva e la sua natura temporanea, quanto a copertura finanziaria e termini di liquidazione, conferma la perentorietà.

Nessun rilievo assume il tema dell’affidamento, poiché l’amministrazione aveva avvisato gli interessati con largo anticipo. Infine, il diniego è conseguente al ritardo nell’accettazione e la stessa procedura transattiva si era conclusa negativamente per decorso del termine prescrizionale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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