Limiti alla libertà di espressione e ai diritti sindacali del militare (TAR Sardegna n. 676 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare, anche quando rivesta la carica di rappresentante sindacale e agisca nell’esercizio delle relative funzioni, resta soggetto a limitazioni più pregnanti della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, in ragione dei principi organizzativi di gerarchia, obbedienza e compattezza che conformano il rapporto di impiego. La riconducibilità astratta della condotta al diritto di critica non esclude di per sé la rilevanza disciplinare, poiché l’esercizio di tale diritto deve rispettare i canoni di continenza formale e non può essere causa di giustificazione di ogni infrazione alle regole di comportamento. Ne consegue la legittimità della sanzione disciplinare irrogata per la pubblicazione, sul sito del sodalizio, di comunicati offensivi dell’immagine e del prestigio della Forza Armata, nonché la sindacabilità limitata del provvedimento sanzionatorio, che sfugge a un pieno controllo di legittimità salvo travisamento, sproporzione evidente o palese irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, primo luogotenente dell’Aeronautica militare e segretario generale di un sodalizio sindacale, ha impugnato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna comminatagli dal comandante del reparto di appartenenza, unitamente all’atto che ha respinto il ricorso gerarchico. L’addebito riguardava la pubblicazione, sul sito web del sindacato, di due comunicati inerenti a temi di servizio, ritenuti potenzialmente lesivi dell’immagine della Forza Armata e del Ministero della Difesa, in violazione degli artt. 713, 717 e 732 del d.P.R. n. 90/2010.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà sindacale, l’illegittimo esercizio della potestà sanzionatoria per una condotta posta in essere nella veste di legale rappresentante del sodalizio, l’insussistenza della lesione del prestigio, nonché vizi di motivazione e di omogeneità tra contestazione e sanzione. L’Amministrazione, costituitasi, ha chiesto la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa costituzionale: richiamata la Corte costituzionale n. 120 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1475, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 nella parte in cui vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, resta ferma la possibilità di costituirle «alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge». Tali limiti, secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Lazio n. 20193 del 2024; Cons. Stato n. 556 del 2023), si giustificano in virtù dell’art. 98, terzo comma, Cost. e dei principi organizzativi che conformano il rapporto di impiego militare.
Il TAR nega che la sola riconducibilità della condotta al diritto di critica valga a escluderne la rilevanza disciplinare. L’esercizio della libertà di espressione e dei diritti sindacali da parte degli appartenenti alle Forze Armate subisce limitazioni più significative, e ciò vale anche per il rappresentante sindacale, che non agisce come privato cittadino. L’Amministrazione può dunque attenzionare l’attività svolta in tale veste per verificare l’eventuale lesione dell’immagine e del prestigio istituzionale.
Quanto alla dedotta mancanza di una lesione specifica, il Collegio osserva che la qualificazione dei comunicati come «potenzialmente lesivi» nella fase iniziale è coerente con la funzione del procedimento, che verifica l’infrazione e la conferma solo in sede sanzionatoria. La contestazione è poi ripresa per relationem nella motivazione del provvedimento applicativo, che individua le violazioni e il pregiudizio arrecato all’immagine. Il sindacato giurisdizionale, per costante giurisprudenza (Cons. Stato n. 3326 del 2023), resta limitato al travisamento, alla sproporzione evidente o alla palese irrazionalità.
Il rigetto investe anche l’art. 14 della legge n. 46/2022, richiamato dal ricorrente: la norma, oltre a essere stata applicata a fatti anteriori all’iscrizione del sodalizio all’Albo, subordina la non perseguibilità ai limiti della correttezza formale e ai doveri derivanti dal giuramento, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno, tutti richiamati negli atti. Sul diritto di critica il Collegio richiama il parere del Cons. Stato n. 827 del 2024: per i militari occorre una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio, con esclusione di ogni commistione tra pensiero espresso e ruolo ricoperto. La pubblicazione online, per la sua diffusività, è suscettibile di ledere l’immagine della Forza Armata.
Le censure sulla disomogeneità tra contestazione e sanzione e sulla violazione dell’art. 1355 d.lgs. n. 66/2010 sono respinte, avendo l’Amministrazione graduato la sanzione in ragione del grado e dell’anzianità. Quanto al rigetto del ricorso gerarchico, la motivazione è succinta ma esauriente e non mera riproposizione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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