Equa riparazione: la dichiarazione va inviata all’amministrazione debitrice (Cons. Stato n. 2424 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la dichiarazione e la documentazione prescritte dall’art. 5-sexies legge n. 89 del 2001 devono essere trasmesse specificamente all’amministrazione debitrice. La trasmissione degli atti a un’amministrazione incompetente non integra gli oneri dichiarativi e istruttori imposti dalla norma. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del medesimo articolo. Il riparto di competenza passiva discende dall’art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001: per i procedimenti diversi da quelli davanti al giudice ordinario o militare la domanda si propone nei confronti del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Fatto
Un decreto della Corte d’Appello aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a una creditrice la somma liquidata ai sensi della legge n. 89 del 2001, come indennizzo per l’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Corte dei Conti. Formatosi il giudicato e notificato il titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania.
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la documentazione prescritta era stata inviata e ordinando il pagamento integrale entro sessanta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha appellato, deducendo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89 del 2001, per essere la richiesta di pagamento stata indirizzata al Ministero della Giustizia e non all’amministrazione debitrice, senza prova dell’effettivo recapito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001 individua il soggetto passivo della domanda di equa riparazione nel Ministro della Giustizia per i procedimenti davanti al giudice ordinario, nel Ministro della difesa per quelli davanti al giudice militare e, negli altri casi, nel Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’art. 5-sexies subordina il pagamento a una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. Il creditore si impegna inoltre a trasmettere la documentazione e a comunicare ogni mutamento dei dati. In caso di trasmissione incompleta o irregolare l’ordine di pagamento non può essere emesso, e il termine di sei mesi per il pagamento non inizia a decorrere.
Prima della scadenza di quel termine i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, notificare precetto né proporre ricorso per l’ottemperanza. La Corte osserva che la dichiarazione risulta trasmessa al Ministero della Giustizia tramite il portale dedicato, e non tramite il portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’unica PEC indirizzata a quest’ultimo risale al 2022, mentre il modulo è stato firmato nel dicembre 2024.
Da qui la conclusione: il quadro normativo impone il rilascio della dichiarazione e della documentazione specificamente all’amministrazione debitrice, con la conseguenza che la trasmissione a un Ministero incompetente rende il ricorso in ottemperanza inammissibile. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, 11 marzo 2024, n. 2307.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89 del 2001. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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