Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3204 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna pecuniaria, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per il completamento delle procedure di esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di adempiere e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Al commissario non spetta alcun compenso, rientrando esso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per effetto dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e dell’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, applicabili per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese relative ad atti successivi al giudicato sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza: restano quindi escluse quelle di precetto, rimesse alla libera scelta del creditore. La penalità di mora può essere negata quando la sua applicazione non risulti equa.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per periodi di supplenza breve e saltuaria e aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma di danaro. Il titolo era stato notificato e non era stato impugnato con appello.
Alla domanda principale la ricorrente ha affiancato la richiesta di nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza di merito era stata notificata al Ministero e non era stata appellata; risultava inoltre ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva. Poiché l’amministrazione non aveva provato di aver adempiuto, il ricorso è stato accolto.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un commissario, individuato in un dirigente del Dicastero, che provvederà su specifica richiesta della ricorrente compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio.
Sul compenso del commissario la decisione è netta: esso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama il comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, ritenendoli applicabili per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle contemplate dalla legge Pinto.
Sulle spese successive al giudicato il Tribunale opera una distinzione. Sono dovute solo le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica della sentenza, atti accessori — perché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute le spese non funzionali, come quelle di precetto, che appartengono al procedimento di esecuzione forzata. Il creditore può scegliere liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza, ma una volta intrapresa questa seconda via non può pretendere le spese degli atti di precetto. Tali voci vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, fatta salva l’eventuale imposta di registro del titolo.
La domanda di penalità di mora è stata invece respinta, non ritenendosi equa l’applicazione della misura, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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