L’omissione dichiarativa quale illecito professionale non sindacabile dalle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. n. 22493 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 362 c.p.c. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è figura di rilievo meramente teorico, postulando l’applicazione di una norma creata dal giudice e non esistente. L’attività di interpretazione della legge, anche se estensiva o analogica, ove condotta attraverso il coordinamento sistematico delle disposizioni, si mantiene entro i limiti interni della giurisdizione e può dar luogo, al più, a un error in iudicando, non sindacabile dalle Sezioni Unite. La valutazione della gravità del presunto errore ermeneutico non rileva ai fini della sussistenza dei limiti esterni del potere giurisdizionale.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’esclusione di una ditta, unica partecipante, dalla gara pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere di un Comune. L’amministrazione aveva motivato l’esclusione in ragione dell’omessa dichiarazione, nella domanda di partecipazione, della pendenza di procedimenti penali a carico della titolare dell’impresa.

Il giudice amministrativo di primo grado e, successivamente, il Consiglio di Stato avevano ritenuto l’omissione riconducibile alla fattispecie di illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, quale condotta volta a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante. La società ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite deducendo, con diversi motivi, lo sconfinamento del giudice amministrativo nelle prerogative del legislatore per aver creato una causa di esclusione non tassativamente prevista dal codice dei contratti pubblici.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite premettono che il sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, ravvisabili esclusivamente quando il giudice amministrativo abbia giudicato su materie sottratte a ogni autorità giurisdizionale e riservate al legislatore o all’amministrazione attiva. L’erronea applicazione della legge al caso concreto, anche se qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dell’invasione della sfera legislativa, non integra tale vizio, poiché l’interpretazione normativa, pur se erronea, rimane espressione dell’attività demandata al giudice dall’ordinamento.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore è ipotesi di rilievo meramente teorico, in quanto postula la possibilità di distinguere una attività di produzione normativa da una attività interpretativa. Quest’ultima, anche quando estensiva o analogica, non determina la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, potendo eventualmente configurare un error in iudicando, la cui gravità o intensità non assume rilievo alcuno in questa sede.

Nel caso di specie, la decisione impugnata non presenta profili di eccezionalità rispetto alla potestà interpretativa del giudice: il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione sul principio di buona fede codificato dall’art. 5 d.lgs. n. 36/2023 e su un’interpretazione sistematica degli obblighi informativi gravanti sull’operatore economico. Secondo la Corte, tale operazione ermeneutica, che valorizza gli obblighi di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., rimane confinata entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, rendendo il risultato interpretativo non sottoponibile ad alcun controllo di congruità da parte delle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 362, comma 1, c.p.c.

Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente assorbimento dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE formulata in via subordinata dall’amministrazione controricorrente. La soccombenza determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, mentre nulla è dovuto alla controinteressata rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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