Uso civico su beni in proprietà collettiva: difetto di giurisdizione della Corte dei conti per gli amministratori di ente privato (Cass. civ. Sez. Un. n. 5192 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti solo ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il privato sia stato temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione per lo svolgimento di un’attività o di un servizio di interesse pubblico. Tale rapporto non sussiste nei confronti dei membri del comitato di amministrazione e della segretaria frazionale di un’amministrazione separata usi civici (ASUC), la quale ha personalità giuridica di diritto privato e agisce nell’interesse dei contitolari del bene in proprietà collettiva. La funzionalizzazione dei diritti di uso civico alla tutela dell’ambiente e del paesaggio non trasforma i beni in proprietà collettiva in beni demaniali, né comporta l’inserimento degli amministratori nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione. Ne consegue che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La Corte dei conti, sezione centrale d’appello, aveva riformato la sentenza della sezione regionale trentina, condannando i membri del comitato di amministrazione e la segretaria frazionale dell’amministrazione separata usi civici (ASUC) di Pozza di Fassa a risarcire l’ente per avere concesso in uso a terzi un pascolo in proprietà collettiva mediante trattativa privata, anziché con asta pubblica. La decisione aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo prevalente l’intrinseca natura dei diritti di uso civico e la loro finalizzazione a interessi generali.
Gli interessati hanno proposto ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, sostenendo che la materia della proprietà collettiva spetta alla giurisdizione civile del giudice ordinario, salve le sole questioni sull’esistenza, natura ed estensione dei diritti, devolute ai commissari di cui alla legge n. 1766/1927.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, richiamando i propri precedenti, hanno ribadito che la giurisdizione della Corte dei conti su un soggetto privato postula la sussistenza di un rapporto di servizio, che ricorre quando l’ente privato sia incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse dell’amministrazione, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi nel suo apparato organizzativo, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta.
Ne hanno tratto il corollario che il radicamento della giurisdizione contabile richiede il duplice requisito del carattere pubblico dell’ente per il quale il soggetto agisce e del carattere pubblico del denaro o del bene oggetto della gestione. Tali presupposti non ricorrono nella vicenda in esame.
La Corte ha quindi chiarito che gli usi civici esercitati su beni appartenenti alla collettività degli utenti configurano iura in re propria dei membri della comunità, la quale è solo l’elemento di riferimento per individuare i soggetti legittimati all’esercizio dei diritti reali. La funzionalizzazione operata dalla legge n. 168/2017, pur giustificando un regime di indisponibilità analogo a quello dei beni demaniali, non trasforma i beni di proprietà collettiva in beni demaniali, ossia appartenenti allo Stato e da questo gestiti.
La Corte ha condiviso l’impostazione secondo cui la proprietà collettiva costituisce un “terzo ordinamento civile della proprietà”, ma ha precisato che si tratta pur sempre di un ordinamento “civile”, in cui vengono in considerazione diritti soggettivi di natura privata, gestiti da organismi di diritto privato, come espressamente stabilito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 168/2017. I componenti degli organi dell’ASUC non sono inseriti nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, estranea all’attività dell’ente, che agisce nell’interesse dei contitolari del bene.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
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Nota della Redazione
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