Affrancazione dei vincoli PEEP riservata alle persone fisiche e sanzioni convenzionali (TAR Toscana n. 1439 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a chiedere la rimozione dei vincoli di determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 31, comma 49-bis, legge n. 448/1998, spetta alle sole persone fisiche. Il successivo riferimento ai “soggetti interessati” non estende la platea alle persone giuridiche, né agli enti attuatori del PEEP. La limitazione è coerente con la ratio della norma, volta a favorire l’accesso all’abitazione delle fasce deboli e a impedire operazioni speculative, e non contrasta con gli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost.. Il diniego comunale che rigetti l’istanza di una cooperativa è atto vincolato: la mancata comunicazione dei motivi ostativi non ne determina l’annullamento per la sua ininfluenza sull’esito. Nella quantificazione delle sanzioni convenzionali per superamento del prezzo, il giudice può recepire il ricalcolo del CTU e sostituire il diverso importo determinato dall’Amministrazione.
Il Fatto
Una cooperativa di abitazione, attuatrice di un intervento PEEP in forza di una convenzione del 2006, aveva ceduto ai soci gli alloggi realizzati. Il Comune aveva contestato il superamento dei prezzi massimi convenzionalmente stabiliti, irrogando una serie di sanzioni convenzionali e avviando il relativo contenzioso, definito in sede giurisdizionale con diversi pronunciamenti.
Nel 2022 la procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa chiedeva al Comune la rimozione dei vincoli di prezzo, invocando l’art. 31, commi 49-bis e 49-quater, legge n. 448/1998. Il Comune rigettava l’istanza. La cooperativa impugnava il diniego e, poi, la successiva determinazione con cui il Comune aveva rideterminato l’importo delle sanzioni. I due ricorsi venivano riuniti.
La Motivazione della Corte
Sul primo ricorso, il Tribunale affronta la questione centrale: se la legittimazione a chiedere l’affrancazione spetti anche alle persone giuridiche. Il dato letterale dell’art. 31, comma 49-bis è chiaro: la rimozione avviene a richiesta delle “persone fisiche” interessate. Il riferimento ai “soggetti interessati” contenuto nel periodo successivo è neutro e generico, e non può superare l’espressa limitazione.
La ratio conferma la lettura restrittiva. Il vincolo di prezzo mira a favorire l’accesso alla casa a prezzi calmierati ed esclude operazioni speculative, anche degli enti attuatori che hanno beneficiato delle agevolazioni. Consentire alla cooperativa di affrancare i vincoli, per di più con efficacia retroattiva, le permetterebbe di venire meno allo scopo mutualistico. Le questioni di legittimità costituzionale sono quindi infondate.
Il diniego comunale era dunque atto dovuto. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto integra una violazione procedimentale ininfluente sull’esito, e resta irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Sul secondo ricorso, è inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di annullamento delle vecchie ordinanze-ingiunzione, ormai superate dalla rideterminazione. Il motivo sulla mancata considerazione delle migliorie personali è respinto: serviva la prova della loro approvazione preventiva da parte dell’assegnatario, non la successiva ratifica.
Accolto invece il motivo sul calcolo della superficie complessiva. Il Comune aveva assunto mq 12.124,38; il CTU, applicando la formula “Sc” e i criteri già convalidati dal Cons. Stato n. 8066/2021, era pervenuto a mq 12.228,88 e a sanzioni pari a € 15.954.282,01, in luogo di € 16.345.382,48. La determinazione impugnata è annullata in parte qua, con obbligo del Comune di attenersi ai valori del CTU.
Nota della Redazione
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