Restituzione anticipo su lotto PIP subordinata a riassegnazione (TAR Toscana n. 18 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di cessione di lotti ricompresi in un piano di insediamento produttivo, la clausola della lex specialis che subordina il rimborso dell’anticipo versato dall’assegnatario alla successiva cessione del lotto a un nuovo assegnatario integra la disciplina specifica del rapporto e prevale sull’azione generale di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.. L’assegnatario che abbia accettato il bando e l’atto di assegnazione non può invocare la restituzione immediata delle somme svincolandosi dalle condizioni ivi previste. La decadenza dall’assegnazione costituisce il presupposto logico del differimento del rimborso e la sua contestazione deve essere articolata nei termini. La mancanza nel bando di un termine espresso per la stipula del preliminare non esclude la configurabilità della mora nell’adempimento, che si riverbera sui termini successivi previsti dalla procedura. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è non annullante ove il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale partecipava alla procedura indetta per l’assegnazione e la cessione in proprietà di un lotto compreso nel piano di insediamento produttivo approvato dal Comune. All’esito risultava assegnatario provvisorio del lotto e versava l’anticipo pari al 60% del corrispettivo di assegnazione, come previsto dal bando.
Convocato per la stipula del contratto definitivo, l’assegnatario comunicava di non essere in grado di ottemperare, a causa del mutamento delle condizioni di mercato, preannunciando una determinazione che non seguiva. I rapporti confluivano poi in due successive società, l’ultima delle quali rinunciava espressamente all’assegnazione chiedendo la restituzione dell’acconto. L’ente, succeduto al consorzio originario, confermava che la restituzione sarebbe avvenuta solo dopo la riassegnazione dei lotti. La società succeditrice agiva quindi per la ripetizione della somma, con interessi e rivalutazione, impugnando con motivi aggiunti la delibera di Giunta e la determinazione di decadenza dall’assegnazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che ogni questione sul rimborso dell’anticipo non può prescindere dalla previsione dell’art. 6, ultimo comma, del bando, che subordina il rimborso al momento in cui il lotto sarà ceduto a un nuovo assegnatario. Tale clausola risulta implicitamente accettata con la presentazione dell’istanza e richiamata nell’atto di assegnazione: ne segue l’inammissibilità di un’azione di restituzione svincolata dalla lex specialis della procedura.
Quanto alla delibera di Giunta, l’impugnazione è dichiarata irricevibile per tardività, decorrendo il termine dalla pubblicazione all’albo informatico, documentata dall’amministrazione. Il Collegio ritiene applicabile all’unione di comuni la norma di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, in virtù del rinvio di cui all’art. 32, quarto comma, del medesimo decreto, non essendo necessaria una comunicazione individuale di un atto di carattere generale.
Nel merito, la contestazione della decadenza ruota attorno alla pretesa impossibilità di ricondurre l’inadempimento, anteriore al preliminare, alle previsioni dell’art. 6 del bando. La Sezione dissentisce: l’art. 6, secondo comma, lett. e) sanziona la mancata presentazione del permesso di costruire nei termini dell’art. 3, e pur mancando un termine espresso per il preliminare, risulta provata la mora dell’assegnatario almeno dal 2011, con dichiarazione espressa di non volere adempiere. Tale inerzia si riverbera sul termine perentorio successivo, dipendente dalla stipula del preliminare; l’opposta lettura condurrebbe a un esito illogico, impedendo di sanzionare condotte identiche alle inadempienze tipizzate.
Sotto il profilo procedimentale, l’omessa comunicazione di avvio è ritenuta non annullante ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi in parte irricevibili e in parte respinti; la formulazione approssimativa del bando e le incertezze nella comunicazione dell’atto giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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