Maternità e collocazione in graduatoria: il rimedio contro la discriminazione (Cons. Stato n. 1470 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La lavoratrice che interrompa il corso di formazione per l’accesso alla qualifica superiore a causa dello stato di gravidanza subisce un trattamento sfavorevole vietato dalla direttiva 2006/54/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ogni volta che l’esclusione dal corso e il differimento dell’immissione nella qualifica superiore le precludano le stesse opportunità di carriera dei colleghi ammessi. La mera retrodatazione giuridica della nomina non costituisce rimedio sufficiente a elidere gli effetti discriminatori. Il giudice deve individuare misure a carattere rimediale idonee a ristorare la parità, tra cui l’inserimento della lavoratrice nella graduatoria del corso interrotto con il punteggio conseguito nel corso successivo. Ove l’Amministrazione abbia agito in un quadro normativo e giurisprudenziale incerto, ricorre l’errore scusabile e il diritto al risarcimento del danno va escluso.

Il Fatto

La ricorrente, vincitrice di un concorso per medici della Polizia di Stato, era stata nominata con decorrenza dalla data di inizio del corso di formazione. Ammessa a frequentarlo, ne era stata dimessa a seguito dell’accertato stato di gravidanza e del conseguente congedo obbligatorio per maternità, con contestuale ammissione al corso successivo, che concluse con un punteggio finale di 110,57.

L’Amministrazione, nel decreto che approvava la graduatoria di fine corso, le riconobbe la decorrenza giuridica della nomina dalla data originaria, ma la collocò nel ruolo dopo una collega e le riconobbe gli effetti economici solo dalla conclusione del corso successivo. La lavoratrice impugnò tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo la contrarietà al divieto di discriminazione e chiedendo la retrodatazione integrale, la ricollocazione in graduatoria e il risarcimento del danno. Il TAR accolse in parte, riconoscendo la discriminazione e la ricollocazione, negando il trattamento economico ma accordando il risarcimento. Il Ministero dell’Interno e il Capo della Polizia appellarono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi due motivi e accoglie il terzo, limitatamente all’errore scusabile. Sul primo motivo, relativo all’asserita inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del provvedimento di dimissioni, il Consiglio ritiene che quel provvedimento si fosse limitato a disporre l’interruzione del corso senza regolare il futuro inquadramento giuridico ed economico; l’azione era quindi correttamente rivolta contro gli atti che avevano inciso sulla posizione della dipendente.

Nel merito, la Corte individua il tema esclusivo della controversia nella collocazione in graduatoria della lavoratrice che abbia interrotto il corso per gravidanza. Esclusa ogni questione sulla decorrenza economica — non contestata con appello incidentale e comunque coerente con il principio sinallagmatico secondo cui il diritto alla retribuzione presuppone lo svolgimento del servizio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9084 del 2021) — il Collegio richiama la tutela costituzionale della maternità (artt. 31 e 37 Cost.), l’art. 3 Cost. e l’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Il percorso argomentativo si fonda sulla direttiva 2006/54/CE, che qualifica come discriminazione diretta qualsiasi trattamento meno favorevole legato alla gravidanza o al congedo di maternità, e sull’art. 15 della stessa direttiva, che impone di non deteriorare le condizioni di lavoro della donna che abbia fruito del congedo. La Corte richiama la Corte di Giustizia, sentenza 6 marzo 2014, causa C-595/12, secondo cui l’esclusione automatica dal corso di formazione per maternità, senza considerare la fase del corso e la formazione acquisita, viola il principio di proporzionalità. Analogo ragionamento vale nel caso concreto: l’esclusione aveva inciso negativamente sulle condizioni di lavoro e precluso l’accesso al livello superiore di carriera.

La mera retrodatazione giuridica non basta, perché non scongiura i riflessi negativi sulle progressioni. Il rimedio adeguato è l’inserimento nella graduatoria del corso interrotto con il punteggio conseguito nel corso successivo, soluzione necessitata in ragione del tempo trascorso e dell’assenza di corsi di recupero. La Corte prende le distanze da un proprio precedente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6426/2018), valorizzando il carattere rimediale del diritto antidiscriminatorio e l’evoluzione del quadro unionale.

Il terzo motivo è invece fondato quanto all’errore scusabile: all’epoca dei fatti il rimedio non era agevolmente desumibile dalla normativa e dalla giurisprudenza, non essendo ancora intervenuto il regolamento ministeriale che avrebbe recepito la soluzione. Ne consegue l’esclusione dell’obbligo risarcitorio. La sentenza è confermata quanto all’annullamento e riformata sul risarcimento, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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