Carta docenti e spese distratte: legittimazione del difensore antistatario all’ottemperanza (TAR Lombardia n. 178 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto della distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte vittoriosa, si instaura fra questi e la parte soccombente un rapporto autonomo, distinto da quello fra i contendenti e da quello di prestazione d’opera professionale. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, restando invece in capo alla parte il credito accertato nel resto del titolo. Il ricorso per ottemperanza a sentenza di condanna al pagamento di somme è fondato quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e l’amministrazione non abbia effettuato neppure pagamenti parziali.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 186/2024, aveva condannato il Ministero resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico della carta docenti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a 500,00 euro per ciascun anno, oltre interessi. Lo stesso giudice aveva liquidato le spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati. Nel contempo il difensore agisce in proprio, quale procuratore antistatario, per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio civile. L’amministrazione, costituita, non formula deduzioni sull’andamento della procedura né contesta il credito nell’an e nel quantum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva del difensore che agisce in proprio per le spese. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito — Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 12 novembre 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 12 ottobre 2010, TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 24 febbraio 2015, TAR Piemonte, Sez. I, n. 372 del 24.4.2023, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 452 del 20.1.2023 e TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 191 dell’8.3.2022 — il Tribunale afferma che la distrazione ex art. 93 c.p.c. instaura un rapporto autonomo fra difensore e parte soccombente, che si affianca a quello professionale con il cliente vittorioso. Solo il difensore distrattario è quindi legittimato a intraprendere l’esecuzione del provvedimento nella parte in cui ha disposto il pagamento delle spese in suo favore.

Passando al merito, il Tribunale rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato anche in proprio dal difensore. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali, e nulla ha dedotto sul punto.

Il ricorso è dunque fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti alla ricorrente e al difensore in proprio per le spese di lite. Per il caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio esclude invece la penalità di mora richiesta dai ricorrenti: in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato del titolo, nonché dell’entità delle somme pretese, la condanna a corrisponderla risulta manifestamente iniqua. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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