Tettoia e distanze: il D.M. n. 1444/1968 prevale sul regolamento edilizio (TAR Toscana n. 714 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tettoia è costruzione rilevante ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati, quando possiede caratteri di stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo. La disciplina statale sulle distanze, posta dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, ha valore di legge perché emanata su delega dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e prevale sul regolamento edilizio comunale difforme, anche se entrato in vigore successivamente. La richiesta comunale di precisazioni istruttorie interrompe il termine di consolidamento della S.C.I.A., con conseguente tempestività del provvedimento che ne dichiari l’inefficacia.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato una S.C.I.A. in sanatoria, ai sensi dell’art. 209 della legge regionale Toscana n. 65/2014, per regolarizzare una tettoia realizzata a corredo della propria abitazione nel Comune di Lucca. Il manufatto è costituito in parte da pilastri in muratura e legno, con struttura leggera inclinata in legno e manto di copertura, collocato sulla pavimentazione esistente.

Con PEC del 14 aprile 2021 il Comune ha dichiarato l’inefficacia della S.C.I.A. e ha ordinato il ripristino, rilevando la violazione delle distanze dagli edifici limitrofi con pareti finestrate, prescritte dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e dall’art. 93 del regolamento edilizio comunale. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e la successiva nota di rigetto dell’istanza di autotutela, deducendo la conformità della tettoia all’art. 93 del regolamento edilizio e la tardività dell’intervento comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, la difesa della ricorrente si fonda sulla previsione regolamentare secondo cui, nel calcolo delle distanze, non si tiene conto dei corpi costituenti superficie accessoria con altezza inferiore a metri 2,70 rispetto alla quota del piano di campagna. La ricorrente assume che la tettoia rientri in tale ipotesi.

Il Tribunale osserva che l’Amministrazione ha motivato il provvedimento richiamando espressamente la disciplina statale sulle distanze e che tale normativa di rango primario prevale sulla disciplina comunale eventualmente difforme. Il D.M. n. 1444/1968, emanato su delega dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942, ha valore di legge e sostituisce automaticamente le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi successivi e difformi, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la tettoia rileva ai fini del rispetto della distanza tra fabbricati e ribadisce che l’art. 9, comma 1, n. 2), del D.M. n. 1444/1968 ha carattere inderogabile, perché norma imperativa posta a tutela delle esigenze collettive di igiene e sicurezza. Ne deriva l’infondatezza della censura fondata sulla sola altezza del manufatto.

Il richiamo al regolamento edilizio nella motivazione dell’atto impugnato è comunque coerente, poiché la stessa disposizione comunale rinvia, per la misurazione delle distanze tra fabbricati, all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 o a successive norme modificative.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che con nota del 3 marzo 2021 il Comune ha richiesto precisazioni istruttorie per il completamento dell’attività di verifica. Tale richiesta ha interrotto il termine di consolidamento della S.C.I.A., ai sensi dell’art. 145, comma 8, della legge regionale Toscana n. 65/2014. Il provvedimento di inefficacia risulta pertanto tempestivo e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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