Giudizio di equivalenza funzionale in gara: necessaria motivazione espressa (Cons. Stato n. 128 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza funzionale che la Commissione di gara è chiamata a svolgere sui requisiti minimi della lex specialis costituisce espressione di discrezionalità tecnica, ma deve essere sorretto da motivazione espressa quando le specifiche tecniche siano descritte mediante grandezze fisiche e la disciplina di gara non ne espliciti la finalità. La carenza strutturale del prodotto offerto rispetto a più caratteristiche minime impone alla stazione appaltante di dar conto delle ragioni per cui, nonostante la difformità, il risultato perseguito sia comunque raggiunto mediante soluzioni alternative. L’annullamento fondato sul solo vizio motivazionale non implica la non equivalenza del prodotto né un automatico effetto escludente, ma rimette alla Commissione la riformulazione del giudizio con adeguato corredo giustificativo. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della legittimità e non si estende al merito delle valutazioni tecniche.
Il Fatto
La società seconda classificata impugnava davanti al TAR Campania l’aggiudicazione di una gara per la fornitura di tre tomografi a coerenza ottica, deducendo che l’apparecchiatura dell’aggiudicataria fosse priva di sei delle caratteristiche minime previste dall’allegato tecnico. La Commissione aveva ammesso al prosieguo l’offerta e confermato la valutazione, richiamando in modo apodittico il principio di equivalenza funzionale.
Il giudice di primo grado disponeva verificazione, che accertava la difformità del dispositivo rispetto alle specifiche minime. Il TAR accoglieva il ricorso, ravvisando la carenza motivazionale del giudizio di equivalenza, e dichiarava l’inefficacia del contratto. L’aggiudicataria proponeva appello, contestando anche la statuizione sull’irricevibilità del ricorso e chiedendo la rinnovazione della verificazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul termine di impugnazione osserva che l’art. 36, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 fa decorrere il termine dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, non dalla conoscenza degli atti di gara acquisiti mediante accesso: il ricorso, notificato due giorni dopo l’adozione della delibera, era dunque tempestivo.
Nel merito, la Corte conferma che il giudizio implicito di equivalenza non regge. Poiché la lex specialis descrive le caratteristiche mediante parametri fisici senza esplicitarne lo scopo, la Commissione avrebbe dovuto motivare puntualmente le ragioni della ritenuta equivalenza funzionale. Il numero delle pagine dell’offerta tecnica non supplisce alla motivazione, e la valutazione comparativa tra prodotti non può essere delegata al verificatore, pena lo sconfinamento nel merito amministrativo.
Quanto al dedotto “bando fotocopia“, la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha affermato l’inderogabilità assoluta dei requisiti, ma la loro dimostrabilità in forma equivalente: manca quindi il presupposto dell’accesso riservato a un solo concorrente, anche perché lo stesso prodotto può essere offerto da più operatori. Neppure sussiste l’interesse a dolersi del difetto di competenza del verificatore, poiché il TAR ha circoscritto il sindacato al profilo estrinseco del giudizio di equivalenza.
La Corte passa poi in rassegna le singole difformità: l’ausilio del joystick, la profondità di scansione, la compensazione diottrica, l’orientabilità del monitor e la memorizzazione Direct DICOM, confermando la carenza strutturale e ribadendo che il carattere “auto-evidente” delle ragioni dell’equivalenza non può sostituire la motivazione della Commissione. L’annullamento, tuttavia, resta limitato al vizio motivazionale e non preclude alla stazione appaltante di riformulare il giudizio.
Infine, le censure riproposte dall’originaria ricorrente sui punteggi tecnici e sul risarcimento non sono accolte: mancando l’impugnazione della statuizione che esclude l’effetto escludente, nessuna ricaduta immediata sui punteggi è configurabile, e l’interesse all’aggiudicazione potrà essere soddisfatto in forma diretta all’esito della rinnovata valutazione. Le spese di appello sono compensate.
Nota della Redazione
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