Ottemperanza e carta docente: onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 2094 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un credito, il riparto dell’onere probatorio segue la regola generale dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.: il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. L’Amministrazione che non offra alcuna dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi non può sottrarsi all’ordine di esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inesecuzione del titolo, ordina l’ottemperanza entro un termine perentorio, nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine e determina la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore di € 1.500,00 oltre accessori.
Il titolo, notificato all’Amministrazione in data 8.02.2024, era passato in giudicato. Lamentando la mancata esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la declaratoria di nullità degli atti emessi in violazione o elusione del giudicato. Il Ministero si è costituito senza offrire alcuna dimostrazione dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., accertando l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la sentenza è rimasta non eseguita e che l’Amministrazione non ha addotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Sul piano del riparto probatorio, il Collegio richiama il principio generale in virtù del quale, nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte.
Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Il Ministero ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo preciso onere ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso. Il Collegio richiama sul punto la propria giurisprudenza in materia.
Non ravvisandosi motivi giustificativi dell’inadempienza, il ricorso è stato accolto e l’Amministrazione è stata condannata a conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega, richiamando l’attenzione sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione del compenso.
È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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