Equo compenso nei servizi tecnici e ribasso sulla quota compensi (TAR Trentino-Alto Adige n. 231 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legge n. 49/2023 in materia di equo compenso si applica alle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura e integra la lex specialis che non ne abbia espressamente previsto l’operatività. Il compenso professionale determinato dalla stazione appaltante secondo il D.M. 17 giugno 2016 costituisce equo compenso e non è suscettibile di ribasso; la competizione economica resta consentita sulle voci estranee, ossia spese e oneri accessori. È pertanto illegittima, nella parte in cui ammette il ribasso sulla componente compenso, la clausola di gara che non distingua tra le diverse componenti del prezzo. La previsione non integra clausola escludente e non è impugnabile autonomamente dal professionista non ancora titolare di un interesse attuale.
Il Fatto
L’Agenzia dei contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano, per la committente Azienda sanitaria, indice una procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento di servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi all’Ospedale di Bolzano. Il disciplinare di gara prevede un ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara, senza distinguere tra la voce compensi e le altre componenti.
Gli Ordini professionali territoriali e i loro Presidenti, anche in proprio, impugnano gli atti della procedura sostenendo che la previsione consenta il ribasso anche sulla quota del compenso professionale, in violazione della legge n. 49/2023. Chiedono l’annullamento e l’accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di esplicitare nelle clausole che il ribasso è ammesso solo su voci estranee al compenso. L’istanza cautelare è respinta per difetto di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. Quanto alla legittimazione degli Ordini territoriali, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui essi agiscono a tutela di interessi unitari della categoria, con il solo limite territoriale degli effetti del provvedimento. L’art. 5, comma 4, legge n. 49/2023, che attribuisce analoga legittimazione ai Consigli nazionali, non è derogatorio del potere dei singoli Ordini.
Diversa è la posizione dei Presidenti in proprio. I partecipanti alla gara possono impugnare gli atti solo unitamente alle clausole escludenti, che identifichino in concreto il soggetto leso. La previsione contestata non è clausola escludente, sicché difetta l’interesse attuale dei professionisti. L’eccezione è pertanto accolta solo in parte.
Nel merito il Collegio ricostruisce i due orientamenti. Il primo, espresso da TAR Veneto n. 632/2024 e TAR Lazio n. 8580/2024, valorizza l’art. 8 d.lgs. n. 36/2023, che impone alla pubblica amministrazione di garantire l’equo compenso, e la natura imperativa delle previsioni della legge n. 49/2023, dalla cui violazione deriva la nullità delle clausole difformi. Il secondo, sostenuto dall’ANAC con la delibera n. 101/2024 e da TAR Campania n. 1494/2024, ritiene incompatibili i due sistemi, affidando la congruità del corrispettivo alla verifica di anomalia dell’offerta.
Il Tribunale aderisce al primo indirizzo. La legge sull’equo compenso è compatibile con il codice dei contratti, non interferisce con la tutela della concorrenza di derivazione eurounitaria e integra la legge di gara. Il ribasso resta consentito sulle componenti accessorie del prezzo, con il controllo di anomalia che scongiura offerte non sostenibili.
Ne consegue l’illegittimità delle clausole nella parte in cui ammettono il ribasso anche sulla voce compenso. La domanda di accertamento è invece inammissibile, non potendo il giudice indicare il contenuto dispositivo del provvedimento da adottarsi in sede di riedizione del potere, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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