Ottemperanza alla decisione di reclamo e improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse (TAR Lombardia n. 2595 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spontanea esecuzione, da parte del destinatario, della decisione amministrativa impugnata comporta carenza sopravvenuta di interesse e l’improcedibilità del ricorso, ove non risulti documentata la volontà di ottemperare con espressa riserva di impugnazione. L’ottemperanza non contestata e il trattenimento delle somme incassate costituiscono comportamento concludente che manifesta l’accettazione dell’assetto regolato dall’atto. La parte che deduca di aver agito al solo fine di evitare provvedimenti di diffida o richieste risarcitorie ha l’onere di allegare e provare la relativa riserva. In difetto, l’eventuale accoglimento del gravame non arrecherebbe alcuna utilità, con conseguente declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
Una società elettrica ha presentato reclamo ad ARERA nei confronti del gestore di rete, contestando l’annullamento della pratica per la connessione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica. Il gestore aveva motivato l’annullamento con il ritardo nel pagamento del corrispettivo di connessione, dovuto entro il termine di 45 giorni dall’invio del preventivo ai sensi dell’art. 7 del TICA: il preventivo era stato comunicato il 21.10.2015, il bonifico eseguito il 23.12.2015 e l’incasso era avvenuto il 30.12.2015, oltre il termine.
Con la deliberazione 28 luglio 2016, 430/2016, l’Autorità ha accolto il reclamo e ha prescritto al gestore di considerare regolarmente accettato il preventivo. Il gestore ha impugnato la deliberazione davanti al TAR Lombardia, sostenendo che l’art. 7 del TICA esiga l’effettivo accredito entro il termine perentorio. ARERA ha eccepito l’inammissibilità o comunque l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo il gestore ottemperato al provvedimento e incassato l’acconto del corrispettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’eccezione di improcedibilità formulata dall’Autorità, fondata sull’ottemperanza alla decisione di reclamo risultante dalla comunicazione del 17.08.2016 e sul mancato rimborso dell’acconto incassato per il preventivo di connessione. Ha rilevato che la ricorrente non contesta né l’avvenuta esecuzione del provvedimento, né il successivo trattenimento della somma ricevuta a titolo di acconto il 20.12.2015.
La ricorrente ha sostenuto di aver dato esecuzione alla decisione al solo fine di evitare provvedimenti di diffida o richieste risarcitorie. Il Tribunale ha però osservato che, davanti all’eccezione di improcedibilità, la parte non ha dedotto né prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la volontà di ottemperare con riserva, né di agire successivamente in giudizio, richiamando sul punto il proprio orientamento (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1743/2024).
In mancanza della prova di una siffatta riserva, il Collegio ha ritenuto che l’esecuzione sia avvenuta nella consapevolezza di dare attuazione a una decisione corretta. Il comportamento fattuale della ricorrente, che ha spontaneamente eseguito il provvedimento ritenendolo giusto, la priva dell’interesse a una decisione di annullamento: l’eventuale accoglimento del ricorso non le arrecherebbe alcuna utilità, perché tramite il comportamento concludente ha inteso non mettere più in discussione la decisione amministrativa.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. In ragione della definizione in rito e dell’oggetto della controversia, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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