Equo indennizzo illegittimo il diniego basato su parere CVCS difforme dalla CMO (TAR Marche n. 277 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di equo indennizzo fondato esclusivamente sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è illegittimo quando tale parere contrasta con il giudizio favorevole della Commissione medica ospedaliera divenuto definitivo per decorso dei termini procedurali all’epoca vigenti. Prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, il giudizio della CMO sulla dipendenza da causa di servizio era definitivo e non disapplicabile in difetto di un valido annullamento d’ufficio. La presentazione della domanda di equo indennizzo integra fatto concludente di accettazione della decisione della commissione medica, con consolidamento dell’accertamento del nesso causale. Il parere del CVCS che ometta di considerare il pregresso trauma riconosciuto e la giovane età dell’interessato è affetto da travisamento dei fatti e da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.
Il Fatto
La ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato, aveva subito nel 1996, durante il servizio, un trauma al rachide cervicale. La Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del trauma e, successivamente, della patologia “iniziale cervicoartrosi“, ascrivendola alla tabella B misura minima. Sulla base di tale giudizio la ricorrente presentava domanda di equo indennizzo.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 2007, riteneva invece la cervicoartrosi non dipendente da fatti di servizio, addebitandola a fattori degenerativi endogeno-costituzionali e valorizzando un servizio di soli sette anni. Il Ministero dell’Interno, recependo quel parere, respingeva le istanze nel 2011. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere, e chiedeva eventualmente una CTU medica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, perché essa mirerebbe a un’inammissibile sostituzione del giudizio medico-scientifico dell’organo preposto con quello del consulente nominato dal giudice, richiamando propri precedenti conformi.
Nel merito, il parere del CVCS è anzitutto viziato da travisamento dei fatti: indica in sette anni il servizio espletato alla data della domanda, mentre dagli atti risultano oltre dieci anni dall’assunzione. Il dato errato è pacificamente ammesso dalla stessa difesa erariale.
Il parere è poi intrinsecamente contraddittorio: l’affermazione sull’incidenza dei fattori degenerativi non tiene conto, sul piano eziologico, né del pregresso trauma riconosciuto come dipendente da causa di servizio, né della giovane età dell’interessata all’insorgenza della patologia. I fattori endogeno-costituzionali restano mere asserzioni astratte, in assenza di accertata situazione personale specifica. Appare altresì illogico escludere che un decennio di servizio presso le squadre volanti abbia determinato continue sollecitazioni su un rachide già compromesso.
Il parere è infine estrinsecamente contraddittorio rispetto al giudizio della CMO, che aveva concluso in senso opposto, senza che il CVCS o l’atto impugnato spieghino le ragioni del revirement. Richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. II, n. 6864 del 2024, il Collegio ricorda che, prima del d.P.R. n. 461/2001, il giudizio della CMO sulla dipendenza da causa di servizio era definitivo e non disapplicabile senza un valido annullamento d’ufficio. La fase transitoria, peraltro, doveva concludersi entro un anno, e i procedimenti pendenti andavano definiti secondo i previgenti termini procedurali.
Nel caso concreto il nesso causale era stato definitivamente accertato con il giudizio della CMO, e la successiva domanda di equo indennizzo costituisce fatto concludente di accettazione, con consolidamento dell’accertamento prima dell’entrata in vigore del regolamento. Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato nella parte in cui nega la dipendenza da causa di servizio della cervicoartrosi. Resta invece esente da critiche, per assenza di censure specifiche, la parte relativa alla non ascrivibilità del pregresso trauma distorsivo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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