Veranda chiusa e vincoli: la proprietà non sana l’abuso edilizio (TAR Sicilia n. 1261 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e ripristino per opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e in assenza delle autorizzazioni paesaggistica e sismica è legittimamente indirizzato al proprietario attuale del bene, restando irrilevante che la realizzazione materiale sia opera sua o di terzi. L’assoluzione penale per tenuità del fatto e la declaratoria di prescrizione non hanno efficacia sanante dell’abuso e non paralizzano il potere dell’Amministrazione di perseguire la violazione edilizia in via amministrativa. In presenza di vincolo sismico e paesaggistico, la mancanza delle prescritte autorizzazioni non è superabile invocando la tolleranza costruttiva, che richiede comunque un procedimento autorizzativo presso l’ufficio tecnico regionale. L’accertamento tecnico non è invalido per il fatto di essere stato esteso a locali diversi da quelli inizialmente posti in verifica, e l’ordinanza dirigenziale ne ratifica l’operato.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria dal 1990 di un immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico e sismico, impugna l’ordinanza con cui il Comune le ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento contesta la chiusura di una veranda adibita a cucina, l’apertura e la modificazione di alcune finestre, la realizzazione di un pergolato e l’eliminazione di un tramezzo, tutte opere eseguite in difformità dalla C.E. n. 66/2011 e senza autorizzazione del Genio Civile e della Soprintendenza.

La ricorrente deduce di aver già ottemperato a una precedente ordinanza del 2013, che riguardava i soli infissi, e di essere stata assolta in sede penale. Sostiene inoltre che il sopralluogo del 2024, disposto per il solo vano cucina, sarebbe stato illegittimamente esteso all’intera abitazione. Chiede quindi l’annullamento degli atti e, in via preliminare, il rinvio della causa in attesa dell’istanza di autotutela proposta al Genio Civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio: il verbale del Genio Civile non costituisce presupposto dell’ordinanza impugnata, poiché le contestazioni comunali del 2013 sono autonome e precedenti. L’esito del riesame non potrebbe dunque incidere sul giudizio, non ricorrendo i presupposti dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale rileva che già nel 2013 il Comune aveva contestato non solo la tipologia degli infissi, ma la stessa chiusura della veranda in assenza delle prescritte autorizzazioni. La circostanza che il vano esistesse al momento dell’acquisto è priva di prova e comunque irrilevante: ciò che conta è che la veranda, a prescindere dall’autore materiale, è irregolare perché priva di titolo. Le contestazioni sono quindi legittimamente elevate alla ricorrente in qualità di attuale proprietaria, in forza del principio di carattere reale dell’abuso edilizio.

Quanto alla vicenda penale, il Tribunale osserva che la sentenza invocata dalla ricorrente conferma la legittimità delle contestazioni: l’assoluzione ha riguardato solo il reato paesaggistico per tenuità del fatto, mentre per la violazione delle norme sismiche è stata dichiarata la prescrizione. L’accertamento del giudice penale attiene alla responsabilità personale e non ha efficacia sanante: resta fermo il potere del Comune di perseguire amministrativamente l’abuso.

Nemmeno la nota del 2015 vale a dimostrare l’integrale ottemperanza, perché menziona solo la sostituzione degli infissi e nulla dice sulla chiusura della veranda. Analogamente, l’omessa reiterazione delle contestazioni da parte del Genio Civile nel verbale del 2024 si spiega con la volontà di evitare un bis in idem, essendo già stato elevato un verbale nel 2013.

Le censure sulle altre opere sono infondate. Non esiste un divieto di estendere gli accertamenti ad altri locali, e l’ordinanza dirigenziale ratifica l’operato degli accertatori. Le difformità risultano sfornite di prova. La tesi della tolleranza costruttiva ex art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 è generica e comunque, in zona sismica, richiede il procedimento autorizzativo dell’ufficio tecnico regionale. Infine, manca l’autotutela: la nota del 2015 non ha natura provvedimentale rispetto alle residue contestazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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