Quote latte: annullati gli atti presupposti, caducata la cartella di pagamento (TAR Lombardia n. 376 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di imputazione del prelievo supplementare sulle quote latte, disposto per contrasto con il diritto eurounitario e con il principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE, determina l’illegittimità derivata degli atti di riscossione che su di essi si fondano, in applicazione del principio dell’illegittimità caducante. Gli atti di prelievo costituiscono l’unico presupposto delle intimazioni e delle cartelle emesse dai soggetti preposti alla riscossione, che non possono essere emanate una volta caducati gli atti a monte. La relativa pretesa creditoria è soggetta a prescrizione decennale, non trattandosi di debito da pagarsi periodicamente. Il termine è interrotto dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore in forma impugnatoria, e resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, società agricola produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione su ruolo dell’AGEA, per un importo superiore a 249.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, riferito alle annate 2004/2005 e 2006/2007.
Proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo, articolando plurime censure, tra cui il contrasto tra normativa interna e comunitaria nella quantificazione del prelievo, la mancata indicazione degli atti presupposti, la duplicazione del ruolo e l’intervenuta prescrizione del credito. Con motivi aggiunti impugnava anche la successiva intimazione di pagamento per le medesime annate. Nel corso del giudizio l’AGEA eccepiva la cessazione della materia del contendere, avendo annullato gli atti presupposti; la ricorrente non si opponeva alla declaratoria, chiedendo comunque l’accoglimento per il sopravvenuto giudicato di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via assorbente che, nelle more del giudizio, gli atti presupposti alla cartella erano stati annullati in sede giurisdizionale: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8663/2022, aveva accolto il ricorso dell’azienda annullando l’imputazione di prelievo per la campagna 2004/2005 e disponendone il ricalcolo; il TAR Lazio, con le sentenze n. 10692/2023 e n. 2204/2024, aveva annullato gli atti relativi alla campagna 2006/2007, statuizione confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1672/2025.
L’annullamento era fondato sulla violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione e dei principi di certezza del diritto, con conseguente necessità di una complessiva attività di rideterminazione da parte dell’Amministrazione. Da qui l’illegittimità derivata della cartella e dell’intimazione, quali atti di riscossione conseguenziali, in applicazione del principio della illegittimità caducante, richiamato con specifico riferimento alla materia delle quote latte dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645).
Risulta pertanto fondato il terzo motivo di ricorso, nella parte relativa all’illegittimità comunitaria dell’atto presupposto. Il Collegio ritiene invece infondata l’eccezione di prescrizione. Gli importi a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non costituiscono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali: la prescrizione rilevante è dunque quella decennale, secondo l’orientamento della Sezione.
Il termine è stato interrotto, per la campagna 2004/2005, con la proposizione del giudizio avverso gli atti presupposti e sospeso fino alla sentenza del TAR Lazio n. 2473/2010, riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8663/2022. Analogamente per la campagna 2006/2007, con i giudizi instaurati avverso gli atti presupposti e la stessa cartella, sospesi fino alle sentenze del TAR Lazio n. 10692/2023 e n. 2204/2024. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, n. 4989/2024, secondo cui l’art. 2943, comma 1, cod. civ. ricollega l’interruzione alla sola notificazione dell’atto introduttivo, senza distinguere il soggetto che lo propone.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della cartella e dell’intimazione, fermo restando il riesercizio del potere da parte dell’AGEA nell’attività di rideterminazione; gli ulteriori motivi restano assorbiti. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità del contenzioso e dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti in corso di causa.
Nota della Redazione
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