Termine decadenziale per equo indennizzo e percezione dell’infermità da causa di servizio (Cons. Stato n. 6953 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di equo indennizzo ha carattere perentorio e decorre dalla percezione della malattia e delle sue conseguenze invalidanti, non dal momento in cui il dipendente matura la conoscenza del nesso causale con il servizio. La successiva stabilizzazione della patologia è irrilevante ai fini del dies a quo, salvo che non configuri una variazione della natura e dell’entità dell’infermità tale da integrare un aggravamento. La tardività della domanda rende vincolato il provvedimento di diniego, con conseguente inapplicabilità della disciplina sul preavviso di rigetto e sul vizio procedimentale, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri aveva partecipato a una missione estera nel 2006 e aveva contratto una patologia tiroidea neoplastica. Nel 2017 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, prospettando il collegamento con l’esposizione all’uranio impoverito durante il servizio.
Il Comando Generale respingeva l’istanza, ritenendola tardiva rispetto al termine semestrale e negando rilievo al nesso causale. Il TAR Emilia-Romagna respingeva il ricorso, ritenendo la domanda tardiva e superflua ogni ulteriore valutazione, avendo il militare acquisito consapevolezza della malattia già nel 2011, con l’intervento di tiroidectomia. Proponeva appello il ricorrente, contestando la decorrenza del termine e deducendo il difetto motivazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza congiunta di rinvio in attesa della pronuncia dell’Adunanza plenaria sul criterio di accertamento del nesso eziologico. Ha ritenuto prevalente la questione della tempestività della domanda, rispetto alla quale nessuna incidenza avrebbe potuto avere la futura decisione dell’Adunanza plenaria.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha confermato che il termine semestrale decorre dalla percezione della malattia e delle sue conseguenze sulla capacità di attendere alle normali occupazioni, e non dal momento in cui sorge il dubbio o si matura la certezza del collegamento con il servizio, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 1901 del 2022 e sez. III, n. 4680 del 2015. L’intervento chirurgico del 2011 e la diagnosi di carcinoma papillare dimostravano già all’epoca piena consapevolezza della patologia e del possibile nesso causale.
Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata stabilizzazione della malattia potesse posticipare il termine, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2334 del 2025 e n. 5137 del 2024: lo slittamento si giustifica solo in presenza di una variazione della natura e dell’entità dell’infermità tale da configurare un aggravamento.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, la Corte ha rilevato che il provvedimento si fondava sulla tardività della domanda e che, per la natura vincolata dell’atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso: trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. L’appello è stato respinto, con assorbimento del motivo sul merito del nesso causale e della domanda risarcitoria, e con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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