Concorso straordinario marescialli, platea dei destinatari ancorata ai primi concorsi utili (Cons. Stato n. 6949 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riserva del concorso straordinario per il reclutamento dei Marescialli, introdotta dall’art. 2197-ter cod. ordinamento militare, è circoscritta al personale transitato in servizio permanente nei primi concorsi utili successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995. La delimitazione della platea non è arbitraria: recepisce senza innovare la scelta compiuta dagli artt. 35 e 36 del medesimo decreto, volta a recuperare il deficit di carriera subito da chi era già in servizio al momento del riordino. La diversa anzianità di immissione in servizio permanente costituisce una situazione oggettivamente differenziata, idonea a giustificare il trattamento distinto e a escludere la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata, anche in rapporto al diritto eurounitario.

Il Fatto

Alcuni militari dell’Aeronautica, arruolati ai sensi della legge n. 958/1986, erano stati esclusi dal concorso interno straordinario per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale del dicembre 2018. Il bando ammetteva solo il personale transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per il ruolo Sergenti e nei primi tre per i Volontari in servizio permanente. Gli esclusi erano transitati con un concorso successivo.

Impugnati il bando e il decreto di nomina dei vincitori, i ricorrenti lamentavano disparità di trattamento e sollevavano questione di costituzionalità dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 94/2017. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Proponevano appello i soccombenti, ribadendo la censura di irragionevolezza e riproponendo in via subordinata l’eccezione di incostituzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla pretesa illegittimità della soglia temporale che delimita i destinatari della procedura. Il Collegio rileva che le norme transitorie del d.lgs. n. 196/1995 tracciano un limite preciso, decorrente dall’entrata in vigore del decreto stesso: i “primi concorsi utili” non possono che essere quelli banditi successivamente a quella data. La lettura testuale e sistematica dell’art. 35, comma 2, non lascia margini interpretativi, dovendosi raccordare l’espressione “primi due concorsi utili” alla locuzione “data di entrata in vigore del presente decreto” contenuta nel comma precedente.

La previsione non è irragionevole. Il riordino delle carriere del 1995 e il successivo intervento del 2017 miravano a sanare il blocco delle carriere che aveva penalizzato chi era già in servizio nel momento della riforma. Il Consiglio richiama sul punto l’Adunanza di Sezione del 14 ottobre 2020, che aveva già chiarito come l’art. 2197-ter cod. ordinamento militare si ponga in linea di continuità con la disciplina del 1995, recependone pedissequamente il bacino dei destinatari.

Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio sottolinea che gli appellanti hanno iniziato a prestare servizio in epoca successiva rispetto a coloro che hanno beneficiato del trattamento più favorevole. La circostanza materiale oggettiva giustifica la differenza e sottrae la scelta legislativa alle censure ex art. 3 Cost. La natura riservata e straordinaria della procedura esprime una discrezionalità legislativa non sindacabile nel merito.

La questione di costituzionalità è manifestamente infondata. Il giudice di prime cure aveva correttamente valorizzato le esigenze sottese all’intervento normativo, confermate dalla relazione istruttoria dell’Amministrazione. Il Collegio aggiunge, pur non sollecitato dalle difese, che nessun problema di compatibilità con il diritto eurounitario è configurabile rispetto alla direttiva 2000/78/CE: le ragioni connesse alla scansione temporale delle procedure di reclutamento escludono la violazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

L’appello è dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado sono compensate in ragione dell’assoluta peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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