Edilizia residenziale pubblica, residenza triennale e silenzio-assenso (TAR Puglia n. 495 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione in sanatoria di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento dell’attività lavorativa principale nel territorio comunale va accertato dal Comune con riferimento all’intero territorio dell’ente e non già in relazione allo specifico immobile occupato, potendo rilevare anche una residenza di fatto purché risalga ad almeno tre anni prima dell’occupazione. L’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge regionale Puglia n. 50/2014 non opera in presenza di un atto di natura concessoria di beni pubblici, estraneo all’ambito applicativo dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In presenza di un provvedimento pluri-motivato, il giudice amministrativo può respingere il ricorso sulla sola base di un motivo autonomo e sufficiente, con assorbimento delle censure rivolte agli altri capi.
Il Fatto
Il ricorrente occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica dal 1° ottobre 2010, in virtù di un accordo verbale con la figlia della legittima assegnataria, deceduta anni prima. Chiedeva al Comune il rilascio della concessione in sanatoria, ma l’amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 16.11.2018, notificato il 13.12.2018, rilevando l’assenza dei requisiti e disponendo il rilascio dell’immobile in favore di ARCA Puglia Centrale.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la formazione del silenzio-assenso per il decorso di tre anni, il difetto di istruttoria e la violazione dei presupposti dell’art. 20 della legge regionale n. 50/2014. A seguito di riesame in autotutela, il Comune adottava una nuova determinazione del 17.5.2019, anch’essa di rigetto, impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In via preliminare, rileva la carenza di legittimazione passiva di ARCA, che non ha adottato il provvedimento impugnato e non è portatrice di un interesse speculare a quello del ricorrente. Rileva inoltre l’improcedibilità del ricorso originario, poiché il nuovo provvedimento non è meramente confermativo, avendo riesaminato la domanda sulla base di una nuova valutazione dei fatti e degli interessi.
Nel merito, il Collegio esclude la formazione del silenzio-assenso sull’istanza del privato. L’assegnazione dell’alloggio costituisce un atto di natura concessoria di beni pubblici e resta quindi fuori dall’ambito applicativo dell’istituto, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VII, sentenza n. 1692/2025; sez. V, n. 7564/2019).
È invece assorbente, ai fini del rigetto, l’assenza del requisito della residenza anagrafica. Il Tribunale chiarisce che tale condizione non va accertata con riguardo allo specifico immobile occupato, poiché altrimenti si cadrebbe nella contraddizione denunciata dalla stessa parte, ma deve sussistere con riferimento all’intero territorio comunale. Il ricorrente è originario di altro Comune e ivi conserva la residenza anagrafica; non ha allegato né provato di essersi collocato nel territorio prima dell’occupazione, né che ivi fosse il centro dei propri affari ed interessi.
Parimenti manca l’ulteriore condizione alternativa prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 50/2014, richiamato dall’art. 20: il ricorrente ha allegato di non svolgere attività lavorativa. L’atto impugnato è pluri-motivato, sorretto da ragioni autonome e non contraddittorie, tra cui l’assenza di residenza, di condizione di disagio e di un nucleo familiare composto da più soggetti. Il giudice può pertanto respingere il ricorso sulla sola base di un motivo idoneo a sostenere la legittimità dell’atto, con assorbimento delle censure residue (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 141/2025). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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