Silenzio sull’autorizzazione unica per impianti di accumulo energetico BESS (TAR Sicilia n. 2405 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di accumulo elettrochimico dell’energia è soggetto al termine di conclusione di novanta giorni stabilito dall’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, richiamato dall’art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. n. 7/2002. L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. La richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 sono atti a contenuto non provvedimentale e non assolvono all’obbligo di provvedere. Il silenzio inadempimento è pertanto illegittimo e il giudice ordina la conclusione del procedimento, restando impregiudicato il merito della pretesa.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 3 giugno 2024, in formato cartaceo, istanza di autorizzazione unica per costruire ed esercitare un impianto di accumulo elettrochimico BESS da realizzare in Sicilia. L’istanza è stata poi reiterata tramite il portale telematico regionale il 17 ottobre 2024.
L’Assessorato regionale competente è rimasto inerte. Con nota del 9 dicembre 2024 ha chiesto integrazioni documentali, sospendendo il termine del procedimento; la società ha riscontrato contestando la richiesta. Con nota del 4 aprile 2025 l’amministrazione ha reiterato la richiesta di integrazione e comunicato il preavviso di rigetto. La società ha quindi agito per la declaratoria del silenzio inadempimento, deducendo la violazione dei termini di conclusione e dell’art. 2 legge n. 241/1990. L’Assessorato ha eccepito l’inammissibilità per assenza di un silenzio, sostenendo l’improcedibilità della pratica per carenza documentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare i presupposti del rimedio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., richiamando l’orientamento secondo cui il silenzio rileva quando l’amministrazione non conclude nel termine dovuto un procedimento avviato su istanza di parte, a prescindere dal contenuto discrezionale del provvedere (Cons. Stato, sez. II, n. 738 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 7703 del 2022). L’obbligo di provvedere discende dall’art. 2 legge n. 241/1990 e sussiste anche quando la domanda sia ritenuta inammissibile o infondata, perché il privato deve poter conoscere le determinazioni dell’amministrazione e tutelarsi in giudizio (Cons. Stato, sez. V, n. 4666 del 2023).
Nel merito, la Corte individua il termine applicabile nell’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, cui rinvia l’art. 1, comma 2-quater, d.l. n. 7/2002, applicabile al procedimento ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 190/2024. Richiama la giurisprudenza secondo cui il rinvio all’intera disciplina autorizzatoria comprende il termine di conclusione, non essendovi ragione per escluderlo (TAR Sardegna n. 404 del 2025).
Anche prescindendo dall’istanza cartacea del 3 giugno 2024, il deposito telematico del 17 ottobre 2024 segna il riferimento utile. La richiesta di integrazione del 9 dicembre 2024 ha sospeso il termine; il riscontro della società del 20 dicembre 2024 ha fatto decorrere i novanta giorni, già scaduti alla proposizione del ricorso del 31 marzo 2025.
La successiva nota del 4 aprile 2025 non assume rilievo. Il preavviso di rigetto è atto meramente interlocutorio, non provvedimentale, e non supera l’inerzia (TAR Campania n. 4307 del 2023; TAR Palermo n. 2498 del 2024). L’asserita carenza documentale, inoltre, non esime dall’obbligo di concludere con un provvedimento espresso.
Il Collegio dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e ordina all’Assessorato di adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, esclusa ogni valutazione sul merito. Nomina commissario ad acta, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega. Spese liquidate a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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