Interdittiva antimafia reiterata, sufficienza l’aggiornamento istruttorio (TAR Sicilia n. 874 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione dell’interdittiva antimafia è legittima quando l’aggiornamento istruttorio, lungi dal costituire mera conferma del provvedimento precedente, evidenzi elementi di attualizzazione del rischio di infiltrazione mafiosa. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione, né l’inutilizzabilità delle vicende descritte in un atto interdittivo quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento. Occorre, piuttosto, che siano allegati fatti nuovi positivi e il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l’impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d’ombra della mafiosità. Gli esiti del giudizio penale, anche assolutori o di archiviazione, non sono vincolanti per il Prefetto, essendo sufficiente il criterio del più probabile che non. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un’impresa individuale, già destinataria di una precedente interdittiva antimafia emessa nel 2017 e ritenuta legittima dal TAR, veniva nuovamente attinta nel marzo 2024 da un provvedimento interdittivo del Prefetto, adottato all’esito di una richiesta di aggiornamento inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia. Il Gruppo Informativo Antimafia esprimeva giudizio concorde all’adozione di un rinnovato provvedimento di contenuto interdittivo, ravvisando il pericolo di infiltrazione.
La società impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto del requisito di attualità degli elementi posti a base della prognosi di rischio: la risalenza dei fatti, l’archiviazione del procedimento penale e il riconoscimento dell’indennizzo per ingiusta detenzione avrebbero dovuto escludere la permeabilità mafiosa. In via subordinata lamentava la genericità della motivazione sull’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa. L’Amministrazione resistente eccepiva che la maggior parte delle censure era già stata vagliata nel precedente giudizio e che l’aggiornamento aveva confermato legami consolidati con ambienti controindicati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla qualificazione dell’atto come emanato “in continuità” con la precedente interdittiva del 2017, sulla base dell’aggiornamento delle evidenze già messe in rilievo dall’Amministrazione. La censura principale — mancanza di effettivi aggiornamenti e risalenza dei fatti — non è fondata, sussistendo nella motivazione sufficienti elementi di attualizzazione del rischio.
Assume rilievo decisivo il ruolo di responsabile tecnico rivestito dal titolare dell’impresa in seno a una società riconducibile a soggetto controindicato. Il ricorrente imputa la persistenza di tale ruolo a una mera omissione della cancellazione dal registro camerale, ma affida la dimostrazione a una prova testimoniale, non ammessa dal Collegio in quanto “estrema risorsa probatoria” del giudizio amministrativo, i cui esiti non potrebbero comunque prevalere sulle risultanze documentali. Rileva inoltre il difetto di allegazioni nel contraddittorio procedimentale, cui il ricorrente non ha partecipato nonostante la regolare comunicazione dell’avvio del procedimento.
Quanto alle frequentazioni, la comune residenza nel medesimo stabile con il padre pregiudicato è ritenuta innegabilmente idonea a consentire relazioni immediate e continue, a prescindere dall’autonomia dei nuclei familiari. Le ultime identificazioni in compagnia di soggetti pregiudicati risalgono al 2017 e al 2018, date non ravvicinate ma significative se lette alla luce della verosimile permanenza dei rapporti e del rilievo criminale dei soggetti frequentati.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui gli esiti del giudizio penale non sono vincolanti, anche quando assolutori, richiamando Consiglio di Stato sez. III n. 3265 del 2024 e Consiglio di Stato sez. III n. 2585 del 2022, essendo sufficiente il criterio del “più probabile che non”. Sul decorso del tempo richiama Consiglio di Stato sez. III n. 9544 del 2024: occorrono fatti nuovi positivi e il loro consolidamento. Sul punto, emergerebbe al contrario l’adozione di iniziative volte all’elusione dei controlli mediante la creazione di nuove imprese. Infine, Consiglio di Stato sez. III n. 3391 del 2024 e n. 3096 del 2024 confermano la legittimità dell’interdittiva fondata anche su fatti risalenti, purché dall’analisi complessiva emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo. Sul catalogo aperto di situazioni sintomatiche richiama Consiglio di Stato sez. III n. 424 del 2022.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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