Pensioni militari: anticipazione stipendiale parametrale entra stabilmente nella base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 10 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’anticipazione stipendiale parametrale corrisposta in unica soluzione al personale in servizio al 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 193/2003, è utile ai fini del calcolo della base pensionabile per l’intero importo percepito e non è limitata al solo momento della cessazione dal servizio. Le chiare indicazioni del comma 3 impediscono che l’aumento sia pretermesso nelle riliquidazioni successive. L’art. 10 d.P.R. n. 301/2004 non circoscrive gli effetti del beneficio ai soli anni 2004 e 2005, perché una lettura siffatta condurrebbe a un’impropria diminuzione del trattamento in essere al momento della cessazione. La prescrizione quinquennale ex art. 2 R.D.L. n. 295/1939 non opera una volta che l’Amministrazione abbia riconosciuto il beneficio con decreto, residuando solo il problema del corretto calcolo. La stessa prescrizione opera invece per i ratei della coda contrattuale, decorrendo dalla scadenza di ciascun rateo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, cessa dal servizio per riforma a decorrere dal 18 febbraio 2004 con diritto a pensione ordinaria. Con ricorso del 7 luglio 2023 chiede la riliquidazione del trattamento con il computo nella base pensionabile della somma di euro 328,26, relativa alle anticipazioni stipendiali parametrali, non solo alla data del pensionamento ma anche rispetto a tutte le successive riliquidazioni.
Domanda altresì l’attribuzione dei benefici dell’accordo integrativo d.P.R. n. 220/2006 sin dall’insorgenza del diritto, oltre interessi anatocistici. Il Ministero della Difesa eccepisce l’applicazione congiunta con l’art. 10 d.P.R. n. 301/2004 e la prescrizione dei ratei anteriori.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile accoglie la prima domanda. Richiamato il testo dell’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 193/2003, rileva che gli aumenti in questione comportano un pari aumento della retribuzione annua da assumere a base pensionabile. Le indicazioni del comma 3 implicano che il conseguente aumento non può essere pretermesso nelle riliquidazioni successive, con richiamo a Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 222/2022 e n. 417/2018 e Sez. giur. Campania n. 867/2021.
Respinta la tesi del Ministero secondo cui l’art. 10 del d.P.R. n. 301/2004 avrebbe circoscritto i miglioramenti: la norma non prevede una corresponsione “una tantum” ma un’attribuzione “in unica soluzione”, con differenza semantica rilevante. In termini sistematici, l’impostazione difensiva condurrebbe a un’impropria diminuzione del trattamento in essere alla cessazione, da assumere a riferimento ex art. 53 d.P.R. n. 1092/1973 e art. 16 legge n. 177/2016.
Quanto alla prescrizione eccepita in via subordinata, dopo il decreto di riliquidazione con cui l’Amministrazione ha ricompreso i benefici nella base pensionabile non si pone più un problema di prescrizione del diritto, essendo lo stesso riconosciuto dall’anno 2004 e operando il decreto quale atto interruttivo ex art. 2944 cod. civ.; residua il solo calcolo degli importi.
È invece rigettata la domanda sui benefici della coda contrattuale. Il precedente richiamato dal ricorrente non è accostabile al caso, poiché lo stesso aveva avuto o poteva avere contezza, con ordinaria diligenza, della mancata applicazione dei benefici. L’eccezione dell’Amministrazione non è generica: secondo Cass. Sez. Lavoro n. 2351 del 2015, richiamata da Corte dei conti Sez. I n. 275/2019, oggetto dell’eccezione è l’inerzia, mentre la durata è quaestio iuris rimessa al giudice. Il riconoscimento del beneficio ha natura vincolata, sicché il ricorrente avrebbe potuto agire già dal 2007.
Il ricorso è quindi accolto quanto al computo della somma di euro 328,26, con condanna alle differenze e agli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale di Sezioni Riunite n. 10/2002, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda; spese compensate.
Nota della Redazione
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