Cessazione della materia del contendere per revoca dell’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale (TAR Calabria n. 1377 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, in pendenza di giudizio, adotti un provvedimento di revoca dell’atto impugnato che soddisfi integralmente l’interesse del ricorrente. La sopravvenuta revoca dell’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale priva di oggetto la controversia, rendendo inutile l’esame dei vizi dedotti. La natura satisfattiva dell’esito del giudizio, conseguente all’iniziativa unilaterale dell’ente, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’attività commerciale di gommista, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Botricello aveva disposto la sospensione dell’attività, deducendo molteplici vizi procedimentali e sostanziali e chiedendo l’annullamento dell’atto, la riapertura dell’attività e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chances.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una determina comunale relativa al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale e dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, chiedendo poi un differimento dell’udienza per verificare la permanenza dell’interesse al ricorso. L’Amministrazione resistente ha successivamente comunicato di aver disposto la revoca dell’ordinanza impugnata, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione dell’ente resistente di avere revocato l’ordinanza impugnata vale a soddisfare pienamente l’interesse della parte ricorrente, rendendo superfluo l’esame delle censure proposte. La revoca dell’atto sopravvenuta nelle more del giudizio determina, infatti, il venir meno dell’oggetto della controversia, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La pronuncia è stata adottata all’esito della camera di consiglio, con le parti sentite ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., vertendo la controversia su una questione di diritto di agevole soluzione e risultando ormai definito l’assetto degli interessi in ragione della sopravvenienza documentale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, osservando che l’andamento del procedimento, caratterizzato dall’iniziativa satisfattiva dell’Amministrazione, integra i giusti motivi per derogare al criterio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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