Erronea declaratoria di irricevibilità e rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 3069 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado, fondata su un palese errore del giudice amministrativo nella individuazione del termine decadenziale, integra una fattispecie di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105 c.p.a., con conseguente rimessione della causa al primo giudice. Il principio, affermato dall’Adunanza plenaria n. 16 del 2024 in tema di inammissibilità e ribadito dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2025 in tema di improcedibilità, si applica per identità di ratio anche all’erronea declaratoria di irricevibilità. Nell’ambito del procedimento di PAUR, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ex art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente è costituita dalla determina che contiene le motivazioni del diniego, non dal verbale che si limiti a riassumere i contributi degli enti. Il termine per l’impugnazione decorre dalla notificazione del provvedimento lesivo, non dalla mera partecipazione alla riunione conclusiva.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo alla realizzazione di un parco eolico nel territorio di un comune pugliese, con le relative opere di connessione alla rete elettrica, oltre agli atti presupposti e, nei limiti dell’interesse, al piano paesaggistico territoriale regionale.

Il primo giudice ha dichiarato il ricorso irricevibile, accogliendo l’eccezione della Regione: secondo il TAR, la società avrebbe dovuto impugnare direttamente la determinazione assunta all’esito della riunione della conferenza di servizi entro il termine di sessanta giorni, mentre il ricorso era stato notificato solo successivamente. La società ha proposto appello, contestando la qualificazione del verbale come determinazione conclusiva e il dies a quo del termine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale della individuazione dell’atto impugnabile nel procedimento di PAUR. L’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Il TAR aveva qualificato come determinazione conclusiva il verbale della seduta della conferenza.

Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione. Sul piano formale è la stessa amministrazione a qualificare la determina come determinazione motivata di conclusione della conferenza; sul piano sostanziale solo tale determina contiene le motivazioni del diniego al rilascio dei titoli richiesti. Il verbale, invece, si limita a riassumere i contributi degli enti e le osservazioni dei tecnici della società: esso non è dunque la determinazione motivata richiesta dalla norma.

Il Collegio aggiunge un argomento autonomo e assorbente: il verbale è stato notificato solo unitamente alla determina, in data successiva. Anche a volerlo qualificare come determinazione conclusiva, il termine sarebbe comunque decorso da tale notificazione, con conseguente tempestività del ricorso. Non è sostenibile che la società dovesse impugnare un provvedimento reso in forma orale nella seduta della conferenza.

La declaratoria di irricevibilità è quindi frutto di un palese errore del primo giudice, cui si aggiunge l’omesso esame della totalità dei motivi. Tale vizio configura la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105 c.p.a., come interpretato dall’Adunanza plenaria n. 16 del 2024: la rimessione al primo giudice si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse. Il principio, ribadito dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2025, è esteso per eadem ratio alla erronea declaratoria di irricevibilità, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 2340 del 2025.

L’appello è pertanto accolto: la sentenza è annullata e la causa rimessa al primo giudice. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione del recente mutamento di giurisprudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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