Annullamento per vizi formali e risarcimento: nessuna spettanza del bene della vita (Cons. Stato n. 3064 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi formali, quale il difetto di motivazione, non contiene alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita e non fonda, di per sé, la pretesa al risarcimento del danno. In materia di accreditamento sanitario istituzionale, l’annullamento del diniego per carenza motivazionale si accompagna a effetti conformativi che impongono alla Regione un nuovo esercizio del potere discrezionale e tecnico-discrezionale. Quel momento di riesercizio del potere interrompe il nesso di causalità immediata e diretta tra illegittimità del diniego e mancato conseguimento del bene della vita. Il giudizio prognostico sulla spettanza dell’accreditamento resta congetturale, poiché non sono prevedibili gli esiti dell’apprezzamento regionale sulla funzionalità della struttura al fabbisogno sanitario, secondo il canone del più probabile che non. Ne consegue l’esclusione della responsabilità aquiliana dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una società che gestisce un laboratorio di analisi cliniche aveva ottenuto, nel 2014, la revoca dell’accreditamento istituzionale; dopo successive vicende autorizzatorie, nel 2016 ha presentato istanza per ottenerlo nuovamente. La Regione Lazio ha respinto l’istanza con una determinazione del 2017, sul presupposto del pieno soddisfacimento del fabbisogno di prestazioni di laboratorio nel territorio di riferimento.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 2519/2021, ha annullato quel diniego per difetto di motivazione, rilevando che la Regione si era limitata a un dato fattuale, senza confronto con la programmazione sanitaria regionale. Formatosi il giudicato e attivata l’ottemperanza, la Regione ha rilasciato un accreditamento di carattere temporaneo. La società ha quindi agito per il risarcimento del danno; il TAR ha respinto la domanda e la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata della sentenza n. 2519/2021: essa ha accertato il vizio motivazionale e ha imposto alla Regione una nuova valutazione, senza mai affermare che l’accreditamento dovesse essere rilasciato. Accanto agli effetti annullatori, la pronuncia presentava effetti conformativi del riesercizio del potere, poiché residuavano margini di discrezionalità tecnica da consumarsi, segnatamente l’apprezzamento comparativo con l’atto programmatorio regionale.
Sul piano del sistema, il Consiglio richiama l’art. 8-quater, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ribadisce che la Regione è titolare di poteri di programmazione, vigilanza e accertamento tecnico-discrezionale, oltre che di una valutazione amministrativa sulla funzionalità della struttura rispetto alla programmazione sanitaria. L’accreditamento presuppone un giudizio di merito della Regione, cui segue un provvedimento concessorio, ed è sempre dipendente dalla ricognizione del fabbisogno assistenziale. Si tratta di misure di macro-organizzazione, sindacabili solo per macroscopica o manifesta illogicità.
Da ciò deriva che la peculiare struttura del giudicato di annullamento non consente di configurare il danno ingiusto risarcibile: il giudicato si limita al riscontro di vizi formali e postula un irrinunciabile momento di riesercizio del potere. Tale momento, come rilevato dal primo giudice, vale a interrompere il nesso di causalità tra illegittimità del diniego e mancato conseguimento del bene della vita. Il tenore interinale dell’accreditamento concesso in ottemperanza ne costituisce riprova.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudicato di annullamento per vizi formali non consente di fondare la pretesa risarcitoria (Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930) e secondo cui occorre provare tutti i presupposti dell’illecito, oltre a un giudizio prognostico favorevole sulla spettanza del bene della vita, restando escluso il risarcimento in caso di annullamento per meri vizi di forma (Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2025, n. 5803). Il giudicato ha dato solo avvio a un nuovo segmento di esercizio del potere, senza corroborare un solido giudizio probabilistico. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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