Inammissibile il motivo che non indica i fatti processuali da riesaminare (Cass. civ. Sez. I n. 9287 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora venga denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione diviene giudice del “fatto processuale” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa. Tuttavia, il ricorrente deve indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti i fatti processuali di cui invoca il riesame, in ossequio agli oneri di specificità e di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., poiché l’error in procedendo non è rilevabile d’ufficio e la Corte non può ricercare autonomamente i documenti interessati. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituiscono attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice abbia motivato sul punto, attenendo il dedotto errore al momento logico di accertamento in concreto della volontà della parte.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata erogante trattamenti riabilitativi ambulatoriali e domiciliari agiva, insieme a una società di leasing, per ottenere il pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 sui compensi percepiti in ritardo per le prestazioni eseguite negli anni 2004, 2005 e 2006.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame e, delimitata la pretesa al solo credito di una nota di credito, condannava l’azienda sanitaria al pagamento di un importo contenuto, riconoscendolo alla cessionaria del credito. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, censurando la mancata pronuncia su parte della domanda ridefinita in sede conclusionale.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono connessi e vengono respinti. Il ricorrente assume che la corte territoriale abbia ignorato la riduzione della domanda operata con la comparsa conclusionale, con cui erano stati espunti gli interessi relativi alle fatture azionate in via monitoria, per circoscrivere la pretesa ai soli interessi sulle fatture pagate spontaneamente ma in ritardo.

La Corte ricorda che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. configura un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario. La dedotta delimitazione della pretesa non integra gli estremi di un fatto storico o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico.

Sul primo mezzo, la Corte rileva che la corte d’appello ha puntualmente motivato la propria delimitazione, escludendo le fatture per le quali la creditrice avrebbe dovuto agire per capitale e interessi senza frazionamento del credito, e quelle già coperte da decreti ingiuntivi, per il giudicato ostativo prima ancora che per il divieto di frazionamento giudiziale. A fronte di tali rilievi, il ricorso difetta di specificità e autosufficienza: non indica le fatture pagate spontaneamente né il prospetto contabile depositato, elementi necessari al riesame invocato. Poiché l’error in procedendo non è rilevabile d’ufficio, la Corte non può ricercare autonomamente i documenti.

La Corte aggiunge che l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito. Non è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice abbia svolto motivazione sul punto: il dedotto errore attiene al momento logico dell’accertamento della volontà della parte, non a un vizio procedurale.

Il terzo motivo, relativo alla titolarità del credito e all’atto di cessione, è parimenti respinto. La titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito. Il ricorrente non ha indicato il “come” e il “quando” la clausola contrattuale invocata sia stata oggetto di discussione processuale, prospettando genericamente l’avvenuta comunicazione a controparte. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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