Errore di arrotondamento sull’offerta economica non rettificabile e esclusione dall’intero lotto (TAR Lombardia n. 3210 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’errore materiale che investe l’offerta economica non è emendabile mediante soccorso istruttorio, ma solo attraverso un soccorso procedimentale diretto a chiarire l’esatta portata dell’offerta, senza integrarla. La rettifica è ammessa a condizione che la volontà inespressa sia desumibile ictu oculi dal contesto dell’offerta, senza ricorso a fonti di conoscenza estranee o a dichiarazioni integrative. Ove manchi un elemento univoco che consenta di sostituire l’importo errato con quello effettivamente voluto, la correzione si risolve in una manipolazione postuma dell’offerta e viola la par condicio. L’esclusione per prezzo unitario superiore alla base d’asta investe l’intero lotto quando la lex specialis prevede un’unica aggiudicazione per ciascun lotto, ancorché articolato in sub-lotti.
Il Fatto
ARIA S.p.A. indice una gara multi lotto per il servizio di nutrizione artificiale domiciliare enterale destinato agli enti del servizio sanitario regionale, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Lotto n. 3 è suddiviso in quattro sub-lotti funzionali, tra cui il sub-lotto dedicato alla somministrazione per via orale.
La società ricorrente partecipa a tutti i sub-lotti del Lotto n. 3 e risulta prima in graduatoria. Il RUP la esclude dall’intero lotto perché, per un sub-lotto, ha indicato un prezzo unitario superiore di un centesimo rispetto alla base d’asta. La società impugna l’esclusione deducendo l’errore di arrotondamento del sistema informatico e chiedendo la rettifica dell’offerta; propone poi motivi aggiunti avverso la proposta di esclusione e l’aggiudicazione intervenuta in favore della seconda classificata, con domanda risarcitoria. La controinteressata propone ricorso incidentale sulla carenza dei requisiti generali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, perché dal suo rigetto deriva l’improcedibilità dell’incidentale, secondo l’ordine logico indicato dalla Adunanza Plenaria n. 5/2015. Respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della proposta di esclusione, il Tribunale qualifica quest’ultima come atto endoprocedimentale, privo di efficacia lesiva autonoma rispetto al provvedimento del RUP.
Nel merito, il Collegio esclude che l’errore sull’offerta economica possa essere corretto con il soccorso istruttorio e richiama il consolidato orientamento sulla rettifica dell’errore materiale: la divergenza deve emergere ictu oculi e non può risolversi in operazioni manipolative. Nella specie manca un elemento univoco dal quale desumere l’importo effettivamente voluto: l’indicazione, per altro sub-lotto, di un prezzo pari alla base d’asta rientra nella discrezionalità dell’operatore e non prova la volontà sottostante. La rettifica avrebbe dunque integrato l’offerta attingendo a fonti estranee alla stessa.
Il Tribunale dichiara inammissibile la censura sull’esclusione dall’intero Lotto n. 3. L’architettura di gara, articolata in sub-lotti, avrebbe dovuto essere impugnata con il bando, mentre la società ha partecipato alla procedura senza subire alcuna compressione dell’interesse alla partecipazione. Nel merito, la doglianza è infondata: l’art. 20.4 del Disciplinare prevede un’unica aggiudicazione per ciascun lotto, con prezzo complessivo risultante dalla somma dei prezzi unitari dei sub-lotti. I sub-lotti condividono la medesima funzione terapeutica e non risultano eterogenei al punto da ostacolare l’accesso delle piccole e medie imprese.
Il rigetto del ricorso principale rende inammissibili i motivi aggiunti, in quanto il concorrente legittimamente escluso non vanta una posizione differenziata per contestare l’aggiudicazione e gli atti successivi, e comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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