Revoca della gara per criticità e discrezionalità tecnica sui requisiti (TAR Lazio n. 6084 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una procedura di gara, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, costituisce espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione ed è assistita da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità e manifesta irragionevolezza. La determinazione di rideterminare i requisiti tecnici dei prodotti da fornire, motivata dal sopravvenire di molteplici criticità e dalla necessità di contemperare l’interesse primario alla salute dei pazienti con la corretta gestione delle risorse pubbliche, integra una valutazione di merito rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. L’aggiudicazione provvisoria non è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in capo all’operatore economico, atteso che soltanto l’aggiudicazione definitiva attribuisce in modo stabile il bene della vita e impone l’instaurazione del contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione del lotto n. 1 di una procedura negoziata, indetta da un’azienda sanitaria locale ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico. L’aggiudicazione era disposta in favore di un operatore economico che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso per carenze documentali e per l’inidoneità del prodotto offerto all’uso ospedaliero. Nel corso del giudizio, l’amministrazione escludeva dapprima l’aggiudicataria e successivamente la stessa ricorrente, per l’assenza della certificazione CE attestante l’idoneità dei dispositivi all’uso su pazienti critici. Con successiva deliberazione, l’amministrazione revocava in autotutela l’intera procedura, evidenziando plurime criticità e la necessità di ridefinire i requisiti tecnici, e indiceva una nuova gara, aggiudicata a diverso operatore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo stata l’aggiudicazione impugnata caducata dal sopravvenuto provvedimento di esclusione dell’originaria aggiudicataria. Ha altresì ritenuto in parte inammissibile e in parte improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti, non ravvisandosi l’interesse della ricorrente a contestare l’esclusione della controinteressata. Con riferimento all’esclusione della ricorrente, il Collegio ha rilevato come la revoca dell’intera procedura, disposta con la deliberazione del 5 maggio 2025, non fosse motivata esclusivamente sul presupposto dell’esclusione stessa, ma fosse sorretta da una motivazione plurima, fondata sulle “molteplici criticità riscontrate nella procedura” e sulla necessità di definire puntualmente le caratteristiche tecniche più appropriate per la fornitura, nell’interesse primario della salute dei pazienti e nella corretta gestione delle risorse pubbliche.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la revoca della gara costituisce espressione del potere di autotutela, caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza. Ha inoltre precisato che, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2660 del 19 marzo 2024 e da Cons. Stato, Sez. V, n. 8273 del 12 settembre 2023, la possibilità che all’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è evento fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile, non essendo richiesta la previa comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di atto endoprocedimentale.
Quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti, concernente l’aggiudicazione della nuova procedura, il Collegio ha ritenuto le doglianze infondate, rilevando la diversità tra le due procedure e la legittimità della scelta dell’amministrazione di ridefinire i requisiti tecnici, esercitando la propria discrezionalità tecnica nella valutazione dell’adeguatezza dei presidi medici all’uso che se ne intende fare. Il Tribunale ha escluso che la mancata previsione dell’uso esclusivamente ospedaliero rendesse illogica e illegittima la scelta dell’amministrazione, atteso che la valutazione circa l’utilizzabilità del prodotto in ambiti diversi è rimessa alla struttura ospedaliera, che potrà escluderne l’uso per i pazienti critici ove necessario. Conclusivamente, rigettava il ricorso e i motivi aggiunti, non ravvisandosi il presupposto dell’illegittimità degli atti gravati per la domanda risarcitoria, e condannava la ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.