Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2778 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il creditore assolve l’onere probatorio con la produzione della sentenza passata in giudicato e la prova del decorso del termine di adempimento spontaneo. Grava invece sull’Amministrazione, secondo l’art. 2697 cod. civ., l’onere di allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo. La costituzione di mera forma, priva di deduzioni sul punto, non soddisfa tale onere e non impedisce l’accoglimento della domanda. Il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato, comprensiva degli oneri accessori, e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Restano a carico del creditore le spese di precetto, in quanto conseguenti alla scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di euro 2.500,00.

La sentenza, notificata e non appellata, è passata in giudicato. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha adottato alcun atto esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della carta con accredito della somma, la nomina di un commissario e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di legge per l’adempimento spontaneo. La domanda è quindi ammissibile e il thema decidendum si sposta sull’effettiva persistenza dell’obbligo.

Su questo punto il Tribunale richiama il principio dell’onere della prova codificato dall’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. All’Amministrazione spettava dimostrare l’inefficacia di quel fatto, ma la difesa erariale non ha formulato alcuna deduzione.

La costituzione di mera forma resta perciò priva di effetto sul piano probatorio. Il Collegio afferma la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

L’obbligo esecutivo si estende agli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguire il giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza risponde a una scelta libera del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà su istanza dell’interessato entro ulteriori novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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