Riabilitazione disciplinare, obbligo di valutare ottimo e archiviazione penale (TAR Puglia n. 1236 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riabilitazione disciplinare degli appartenenti alla Polizia di Stato, il decorso del biennio previsto dall’art. 87 del d.P.R. n. 3/1957 è condizione necessaria ma non sufficiente: il diniego del beneficio non può fondarsi sul mero rilievo della insufficienza del tempo trascorso. L’Amministrazione è tenuta a una puntuale valutazione del contegno complessivamente tenuto nell’assolvimento degli obblighi di servizio. Il provvedimento di rigetto che ometta di considerare i giudizi di “ottimo” riportati dopo l’irrogazione della sanzione, il parere favorevole dell’ufficio di appartenenza e l’esito del procedimento penale è viziato da carenza istruttoria e di motivazione, oltre che da eccesso di potere, e va annullato con remissione all’Amministrazione per il riesame.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, aveva subito nel 2016 la sanzione disciplinare della deplorazione per un fatto risalente al 2012, oggetto di un procedimento penale definito con proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. Nel 2019 ha presentato istanza di riabilitazione ex art. 87 del d.P.R. n. 3/1957 e art. 31 del d.P.R. n. 737/1981.
Il Consiglio Centrale di Disciplina ha espresso parere contrario, ritenendo la condotta in contrasto con i doveri di correttezza e irreprensibilità e insufficiente il tempo trascorso a dimostrare il ravvedimento operoso. La Commissione per il ruolo degli Agenti ed Assistenti ha condiviso tale orientamento. Il Direttore della competente Direzione Centrale ha quindi respinto l’istanza, richiamandosi ai pareri degli organi collegiali. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo violazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 3/1957, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e individua il nucleo del vizio nella carenza istruttoria e di motivazione. Il verbale del Consiglio Centrale di Disciplina, dopo le premesse sulla vicenda, si limita ad affermare la gravità della condotta e la necessità di un contegno esemplare protratto per un arco di tempo più lungo. Nessuna traccia, invece, delle valutazioni favorevoli espresse dalla Questura e dei giudizi di “ottimo” riportati dal ricorrente dopo l’irrogazione della sanzione.
Il Tribunale sottolinea che tali elementi costituiscono proprio l’indice del ravvedimento richiesto dalla norma e che la loro omissione si riflette inevitabilmente sul difetto di motivazione dell’atto impugnato. La circostanza è tanto più rilevante perché i fatti risalgono al 2012, dunque a una distanza temporale ampia rispetto alla decisione.
Il Collegio richiama l’art. 87 del d.P.R. n. 3/1957 e ne ricava che il decorso del biennio è astrattamente sufficiente a consentire la riabilitazione. Il diniego non può quindi fondarsi sulla sola insufficienza del tempo trascorso, ma deve basarsi su una valutazione puntuale del contegno complessivamente tenuto nell’assolvimento degli obblighi di servizio, secondo il principio espresso dal TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 140 del 2020.
Assume rilievo anche la mancata considerazione dell’esito del procedimento penale. Il TAR evidenzia inoltre che la mancata concessione del beneficio produce ulteriori effetti negativi sul percorso di carriera e professionale dell’istante, rispetto a quelli già sofferti con l’irrogazione di una sanzione comunque di rilevante entità ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 737/1981, con possibili riflessi sulla stessa attività di servizio. Ferma la discrezionalità amministrativa, il Collegio non comprende come, a fronte del tempo trascorso, dei giudizi positivi e dell’esito del procedimento penale, il ricorrente non risulti meritevole del beneficio.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, chiamata a riesaminare la posizione del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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