Errore di fatto scusabile e clausola di non trasferibilità dell’assegno (Cass. civ. Sez. 2 n. 17007 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito amministrativo, l’esimente dell’errore di fatto ex art. 3, comma 2, l. n. 689/1981 postula che la convinzione della liceità della condotta sia stata indotta da un elemento positivo estraneo all’agente, ossia da un fattore oggettivo proveniente dall’esterno della sua sfera di controllo e autonomamente idoneo a ingenerare l’erronea convinzione. La mera circostanza che l’assegno sia stato tratto da un carnet antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007, e quindi privo della clausola di non trasferibilità prestampata, integra un dato riconducibile alla sfera del soggetto, non potendo ravvisarsi alcuna esimente ove l’assenza della clausola sia agevolmente percepibile con un esame anche sommario del titolo. In materia di spese processuali, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. richiede gravi ed eccezionali ragioni; non costituiscono tali ragioni né lo svolgimento di una mera attività difensiva ordinaria della parte vittoriosa in appello, né l’erronea statuizione sulle spese del giudizio di primo grado poi riformata.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze irrogava a un avvocato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 per aver trasferito una somma di rilevante importo al figlio mediante assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, tratto da un carnet risalente a epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto e pertanto sprovvisto della clausola prestampata. L’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione era rigettata dal Tribunale, che richiamava il principio per cui ignorantia legis non excusat. La Corte d’appello, nel confermare la statuizione di merito, escludeva la ricorrenza dell’errore di fatto scusabile, ma riformava parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando non dovute le spese processuali, per la mancata costituzione dell’amministrazione vittoriosa, e compensava le spese del grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale, condividendo l’iter argomentativo della Corte territoriale. Quanto alla dedotta esimente dell’art. 3, comma 2, l. n. 689/1981, gli ermellini hanno ribadito che l’elemento estraneo idoneo a ingenerare la convinzione della liceità della condotta deve consistere in un fattore oggettivo proveniente dall’esterno della sfera di controllo dell’agente, come un parere dell’autorità amministrativa o una condotta attiva della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, il possesso di un vecchio carnet è stato qualificato come circostanza interamente riconducibile alla sfera del soggetto, frutto di una scelta di conservazione e utilizzo del titolo senza verificarne la conformità alla normativa sopravvenuta: un comportamento di mera trascuratezza, non un dato esterno incontrollabile.
La Corte ha inoltre escluso che la conformazione del titolo potesse integrare un errore incolpevole, rilevando che l’assenza della clausola di non trasferibilità prestampata è agevolmente percepibile a colpo d’occhio, sicché un esame anche sommario dell’assegno prima dell’emissione per un importo considerevole avrebbe consentito di avvedersene. Tale conclusione non è scalfita dalla circostanza che per ottenere moduli di assegni in forma libera sia necessaria una richiesta scritta al correntista, né dalla dedotta natura formale della violazione e dall’assenza di pregiudizio per gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio: la valutazione di offensività della condotta è ancorata al momento dell’emissione del titolo, sicché le successive vicende dell’assegno, emesso in favore del figlio e portato direttamente all’incasso senza girata, sono irrilevanti.
È stato altresì rigettato il motivo di ricorso incentrato sul vizio di motivazione, alla luce della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., nei termini precisati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Quanto al ricorso incidentale del Ministero, la Corte ha rigettato il motivo concernente l’omessa motivazione sulla statuizione delle spese del primo grado, reputando intelligibile la struttura logica della decisione, fondata sulla mancata costituzione dell’amministrazione vittoriosa e quindi sull’insussistenza di costi processuali da rimborsare. Accolto, invece, il motivo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di appello: le due circostanze addotte dalla Corte territoriale — l’attività difensiva ordinaria del Ministero e l’erronea statuizione sulle spese del primo grado — non integrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo successivo alla pronuncia Corte cost. 77/2018, per derogare al principio della soccombenza. La sentenza è stata conseguentemente cassata limitatamente al capo relativo alla compensazione, con rinvio alla Corte d’appello per nuova statuizione.
Nota della Redazione
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