Sanzione antiriciclaggio: la retroattività della legge più favorevole tra norme succedutesi nel tempo (Cass. civ. Sez. 2 n. 15245 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni della normativa antiriciclaggio, l’art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 90 del 2017, sancisce la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale di irretroattività: le norme più favorevoli sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità vanno applicate anche d’ufficio. La comparazione tra i diversi trattamenti sanzionatori succedutisi nel tempo deve fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico e alle circostanze indicate dall’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017; essa implica un apprezzamento di fatto che non può essere compiuto se non in sede di merito.
Il Fatto
A due società dello stesso gruppo familiare era stata irrogata una sanzione amministrativa pari a € 175.000,00 per violazione dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, per avere effettuato un trasferimento di denaro contante di € 3.239.000,00 senza il tramite di intermediari abilitati. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che le scritture contabili, pur regolarmente tenute, non avessero valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le aveva redatte e che mancasse la prova delle compensazioni dedotte dagli interessati. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la mancata valorizzazione di documenti contabili che avrebbero dimostrato l’assenza di movimenti di denaro in contanti. Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili, fa prova ai sensi dell’art. 2709 c.c. in ordine ai debiti della società, ma il loro apprezzamento è rimesso alla libera valutazione del giudice di merito. La corte territoriale ha ritenuto dirimente il dato testuale dei libri contabili, dai quali risultava l’espressa annotazione di pagamenti in contanti: tale scelta, in quanto sorretta da motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità.
Sono state dichiarate inammissibili le censure (secondo, terzo, quinto e sesto motivo) che, non confrontandosi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, sollecitavano una rivalutazione delle risultanze istruttorie o contestavano la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello. È stato altresì ritenuto infondato il quarto motivo, basato sull’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo stato accertato l’irregolare trasferimento del denaro.
Il settimo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui l’art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, con conseguente obbligo per il giudice di applicarla d’ufficio, anche in sede di legittimità. Ha quindi esaminato i diversi regimi sanzionatori succedutisi: quello vigente all’epoca dei fatti (2009-2010), dall’1% al 40% dell’importo trasferito (da € 32.390,00 a € 1.295.600,00); quello vigente all’epoca dell’accertamento (2012-2017), con minimo quintuplicato per importi superiori a € 50.000,00 (da € 161.950,00 a € 1.295.600,00) e quello introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, da € 3.000,00 a € 50.000,00, ma con sanzione quintuplicata nel minimo e nel massimo per importi superiori a € 250.000,00.
Pur rilevando che la sanzione inflitta (€ 175.000,00) non supera i massimi edittali, la Corte ha precisato che la comparazione tra trattamenti sanzionatori ai fini del favor rei non può limitarsi al confronto tra minimi e massimi astratti. Essa deve invece fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole, valutando le circostanze del caso specifico indicate nell’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007: trattandosi di un apprezzamento di fatto, la relativa valutazione non può essere compiuta in sede di legittimità e va effettuata dal giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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