L’erronea omissione di una parte dalla condanna alle spese configura errore materiale correggibile dal giudice di merito, non censura di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 15469 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulle pronunce dei giudici di merito riguardo alle spese di lite è diretto esclusivamente ad evitare che esse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione in ordine alla totale o parziale compensazione per giusti motivi è, invece, discrezionale e insindacabile, e la sua insussistenza non deve essere motivata. L’eventuale omissione di una parte dalla condanna alle spese, quando da essa non derivi la violazione del principio di soccombenza, può configurare al più un errore materiale del dispositivo. L’istanza di correzione di tale vizio va proposta al giudice di merito che ha emesso la pronuncia e non alla Corte di legittimità.

Il Fatto

La società Golfo dell’Asinara Immobiliare Srl aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari la declaratoria di inefficacia di un atto di donazione stipulato da un soggetto in favore di altro soggetto. La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della società appellata.

Avverso tale pronuncia, limitatamente al solo capo delle spese processuali, la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per non essere stata la condanna alle spese estesa anche all’altro soggetto, che in sede di appello aveva aderito alle deduzioni dell’appellante. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Con un unico motivo, la società ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto condannare alle spese anche la parte che aveva aderito alle deduzioni dell’appellante in secondo grado.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando il consolidato principio per cui il sindacato di legittimità sulle pronunce concernenti le spese di lite è circoscritto alla sola verifica del rispetto del principio di soccombenza, ossia alla verifica che esse non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione in ordine alla compensazione, totale o parziale, per giusti motivi resta rimessa alla discrezionalità del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, senza alcun obbligo di motivare in ordine alla sua insussistenza.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del presupposto di cui al principio richiamato, evidenziando che la mancata condanna di uno dei soggetti potrebbe, al più, integrare un mero errore materiale nel dispositivo della sentenza. Ha precisato, tuttavia, che l’istanza di correzione dell’errore materiale deve essere proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità.

All’inammissibilità del motivo è conseguita l’inammissibilità del ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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