La cessione del credito e il trasferimento del contratto autonomo di garanzia sono irrilevanti se la decisione si fonda su altre ragioni autonome (Cass. civ. Sez. 3 n. 15468 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, posto che le censure relative alle altre ragioni non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione. La parte che censura una sentenza basata su molteplici ragioni deve confrontarsi con tutte, dimostrando l’errore che inficia ciascuna di esse, a pena di inammissibilità del motivo che ne attacchi solo una.
Il Fatto
La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due fideiussori per il pagamento di una somma dovuta per l’esposizione bancaria di una società. Gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo che la garanzia prestata fosse un contratto autonomo di garanzia, non accessorio al credito ceduto, e che pertanto non fosse automaticamente trasferita alla cessionaria. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello, pronunciando sull’appello, confermava la sentenza di primo grado.
In particolare, il giudice del gravame, con riferimento ad alcuni motivi di appello, aveva rilevato che le garanzie rilasciate erano fideiussioni specifiche, non omnibus, garantendo unicamente uno specifico rapporto già sorto. Con riferimento ad altro motivo di appello, aveva invece affermato che la qualificazione della garanzia fosse irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1263 c.c. Avverso tale pronuncia, i fideiussori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1263, primo comma, c.c. e dell’art. 1406 c.c., dolendosi del fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuto irrilevante accertare se le garanzie avessero natura di contratti autonomi di garanzia, rientrando comunque nella più ampia categoria delle garanzie personali con automatico trasferimento al cessionario. Con il secondo motivo, invece, deducevano il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito assimilato la fideiussione al contratto autonomo di garanzia senza un’adeguata motivazione.
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili. I ricorrenti, infatti, non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare le argomentazioni relative ad un solo motivo di appello che riguardava l’asserita nullità della sentenza di primo grado. Il giudice del gravame aveva infatti indicato espressamente che le fideiussioni oggetto di causa erano fideiussioni specifiche, come evincibile dai testi contrattuali, garantendo un rapporto già sorto al momento del rilascio delle garanzie.
I giudici di legittimità hanno precisato che la censura sull’interpretazione dell’art. 1263 c.c. era formulata senza denunciare la violazione di alcun criterio legale di interpretazione del contratto ex art. 1362 ss. c.c. e atteneva ad una diversa ratio decidendi. La sua contestazione era quindi in sé irrilevante, poiché, anche se fondata, non avrebbe portato all’accoglimento del ricorso, stante la sussistenza di altre ragioni autonome a sostegno della decisione, che non erano state oggetto di valida impugnazione.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
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Nota della Redazione
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