Errore materiale nel dispositivo corretto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 22899 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di discordanza tra il frontespizio del provvedimento, che individua correttamente il giudice di rinvio, e il dispositivo, che ne indica uno diverso, si configura un’ipotesi di errore materiale emendabile con il procedimento di correzione. La correzione non incide sul contenuto decisorio, ma ripristina la coerenza interna del provvedimento, riportando il dispositivo all’esatta indicazione del giudice “ad quem” già desumibile dalla motivazione e dall’intestazione. Il giudice di legittimità procede d’ufficio, sulla base della segnalazione della Cancelleria, disponendo l’annotazione sull’originale.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio da un ricorso iscritto al n. 17112/2021 R.G., proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società incorporante. Con ordinanza n. 33826/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo.

Con comunicazione del 21.2.25, la Cancelleria ha segnalato che nel dispositivo di quella ordinanza il rinvio era stato disposto in favore di un giudice diverso da quello effettivamente individuato. Il procedimento di correzione giunge così dinanzi alla stessa Sezione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo di coerenza interna del provvedimento. Nel frontespizio dell’ordinanza n. 33826/2024, la sentenza impugnata è indicata come pronuncia della CTR del Molise n. 149/2021. Su tale base, il giudice di rinvio avrebbe dovuto essere individuato nella Corte di giustizia tributaria del Molise, e non in quella dell’Abruzzo.

Il collegio qualifica espressamente la discordanza come errore materiale. Non si tratta di rivedere la decisione, né di emendare un errore di giudizio: l’inesattezza riguarda soltanto l’indicazione del giudice “ad quem” nel dispositivo, in contrasto con quanto emerge dall’intestazione del medesimo provvedimento.

Ne deriva che il rimedio è la correzione del dispositivo, che deve essere riportato all’esatta indicazione del giudice di rinvio. La Corte chiarisce che il dispositivo va corretto nel senso che, dove è scritto “con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo“, deve leggersi “con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise“.

Sul piano processuale, il collegio dispone che la Cancelleria provveda all’annotazione sull’originale, secondo il meccanismo proprio del procedimento di correzione. La decisione non modifica l’esito del giudizio di cassazione, ma ne assicura la piena corrispondenza tra motivazione e dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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