Il giornalismo d’inchiesta estende i limiti della continenza espositiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 5060 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giornalismo d’inchiesta, quale species dell’attività di informazione, si caratterizza per l’acquisizione autonoma, diretta e attiva della notizia da parte del professionista, senza la mediazione passiva di fonti esterne. A tale peculiare forma di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, comportando una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dei limiti del diritto di cronaca con riferimento alla condizione di attendibilità della fonte e alla continenza espositiva. Ne consegue che, ove l’attività giornalistica esercitata risulti definitivamente accertata in fatto come attività di inchiesta, il giudice di merito è tenuto a parametrare il requisito dell’essenzialità dell’informazione alla specifica natura di tale tipologia giornalistica, non già al paradigma della mera cronaca. La diversa qualificazione giuridica di fatti già acquisiti al processo può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, non integrando un nuovo tema di decisione né imponendo nuove indagini di fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza confermava la condanna della società televisiva e della giornalista al risarcimento dei danni per la diffusione, nella puntata del 15/12/2008 di ‘Chi l’ha visto?’, della notizia della perquisizione di alcuni terreni della società, alla ricerca del cadavere di una donna scomparsa. Il giudice territoriale escludeva l’essenzialità della propalazione dei nominativi dei possessori dei fondi e valorizzava l’omessa comunicazione dell’esito negativo dell’attività investigativa. La società e la professionista ricorrevano per cassazione deducendo la violazione dei principi in materia di esercizio del diritto di cronaca, contestando la mancata applicazione del paradigma del giornalismo d’inchiesta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente affrontato l’eccezione di inammissibilità per novità della questione relativa all’applicabilità della scriminante al giornalismo d’inchiesta, sollevata dai controricorrenti. Sul punto, richiamando il consolidato insegnamento di legittimità, ha chiarito che nel giudizio di cassazione è ammissibile la proposizione per la prima volta di una diversa qualificazione giuridica di fatti già acquisiti al processo, salvo che ciò non comporti nuovi accertamenti di fatto o la modificazione del thema decidendum. Nella specie, la natura dell’attività giornalistica era stata pacificamente ricostruita e descritta nella stessa sentenza impugnata, sicché la discussione sullo statuto normativo applicabile non introduceva alcuna nuova indagine fattuale.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la stessa Corte territoriale aveva dato per indiscussa l’acquisizione al processo delle circostanze idonee a identificare l’attività svolta dalla trasmissione come specificamente ‘di inchiesta’. Ciononostante, il giudice d’appello aveva commisurato il limite del diritto di informazione al paradigma della mera attività di cronaca, trascurando di valorizzare gli elementi ontologicamente identificativi del giornalismo d’inchiesta: la catalogazione di informazioni acquisite tramite indagini autonome, la formulazione di ipotesi sulla scomparsa e l’indicazione di possibili responsabili. Tale omissione ha integrato un errore di diritto nell’individuazione dei parametri concernenti la continenza espressiva.
Richiamando il proprio precedente (Sez. 3, ordinanza n. 4955 del 23/02/2024), la Suprema Corte ha precisato che il giornalismo d’inchiesta, connotato dalla ricerca e acquisizione autonoma della notizia, merita una meno rigorosa applicazione della condizione di attendibilità della fonte e della continenza espositiva. Nella fattispecie, il giudice di merito aveva erroneamente ignorato che il cuore dell’informazione critica risiedeva nella valorizzazione del mutamento dell’ipotesi investigativa da ricerca di persona scomparsa a omicidio e occultamento di cadavere, reso plausibile dal legame tra la società e il principale sospettato. Da tale prospettiva, la menzione dei nominativi risultava potenzialmente essenziale e l’esito negativo della perquisizione appariva privo di rilievo decisivo.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, affinché rivaluti la fattispecie alla luce dei principi propri del giornalismo d’inchiesta.
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Nota della Redazione
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