Errore materiale nel verbale di gara e insindacabilità dei giudizi tecnici (TAR Emilia-Romagna n. 941 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La discrasia tra il verbale di valutazione delle offerte tecniche e la successiva tabella riepilogativa dei punteggi è correggibile come errore materiale ove gli atti di gara ne dimostrino l’effettiva sussistenza e la rettifica avvenga con verbale della commissione. La rettifica così operata non integra una nuova valutazione dell’offerta e non viola i principi di segretezza dell’offerta economica e di separazione tra fase tecnica e fase economica. I giudizi espressi dalla commissione sull’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono insindacabili salvo i limiti della manifesta illogicità, abnormità, palese inattendibilità e insostenibilità. La risoluzione consensuale del rapporto non integra l’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, che richiede la risoluzione per inadempimento. Il disciplinare che non imponga la verbalizzazione dei punteggi individuali non viola la regola dell’individualità delle valutazioni.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dall’AUSL di Modena, quale azienda capofila dell’Area Vasta Emilia Nord, per l’affidamento triennale del servizio di gestione degli ausili protesici, suddivisa in quattro lotti. Con decisione del 24.06.2024 tutti i lotti venivano aggiudicati alla controinteressata. Per il lotto 3 la ricorrente si classificava seconda con 89,25 punti, a 0,99 punti dall’aggiudicataria, ferma a 90,64.
Preso atto dei punteggi, la ricorrente rilevava una discrasia in ordine al criterio n. 4, relativo al progetto di svolgimento del servizio: nella seduta del 07.05.2024 la commissione le aveva attribuito il coefficiente CAI 1, per 15 punti; nella tabella riepilogativa del 23.05.2024 il punteggio era di 12, con coefficiente 0,8. Presentava istanza di annullamento in autotutela, respinta. La commissione, autoconvocatasi il 27.06.2024, qualificava la divergenza come errore materiale e confermava l’aggiudicazione. Di qui il ricorso, articolato in più motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, assorbendo ogni eccezione preliminare. Sul primo profilo, relativo alla discrasia tra verbale e tabella riepilogativa, il Tribunale ritiene condivisibile la difesa dell’Amministrazione sulla natura di errore materiale. A dimostrarlo sono gli atti di gara: la tabella dei giudizi motivati pubblicata sulla piattaforma SATER il 5.06.2024 indica, per il criterio n. 4, il coefficiente CAI 0,80 e il giudizio di “più che adeguato”; l’atto interno della commissione conferma lo stesso coefficiente; la corrispondenza del progetto alle esigenze dell’Amministrazione era stata riconosciuta solo per alcuni elementi, con criticità sulla gestione del magazzino. La rettifica con verbale del 27.06.2024 è quindi corretta.
Da tale conclusione deriva il rigetto del motivo sulla segretezza dell’offerta economica: la commissione non ha ripetuto il voto, ma ha soltanto emendato l’errore materiale, senza violare la separazione tra valutazione tecnica ed economica.
Sui motivi concernenti i punteggi (criteri nn. 1, 2, 4, 5 e 7), il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile salvo manifesta illogicità e abnormità (Cons. Stato n. 3857/2024, n. 7931/2023, n. 1261/2023). Nessuno di tali profili è ravvisabile. Sul criterio n. 1, il chiarimento PI014538-24 del 22.01.2024 consentiva di proporre una struttura non ancora disponibile: legittimamente la stazione appaltante ha ritenuto idonee le indicazioni della controinteressata, con obbligo di planimetria in caso di aggiudicazione. Sul criterio n. 2 la motivazione del giudizio di “ottimo” risulta adeguata. Sul criterio n. 4 non è dimostrata la sovrapponibilità delle offerte. Sul criterio n. 5 la commissione ha valorizzato gli elementi innovativi della controinteressata. Quanto alla lamentata duplicazione dell’applicazione LGR-net tra criteri n. 5 e n. 7, i profili valorizzati sono diversi e legittimamente considerati.
Infondata è anche la censura sulla mancata esclusione della controinteressata per omessa dichiarazione della risoluzione intervenuta. Si tratta di risoluzione consensuale, esclusa dagli obblighi dichiarativi (Cons. Stato n. 6997/2022), non di risoluzione per inadempimento richiesta dall’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, a maggior ragione per il principio di tassatività degli illeciti professionali.
Da ultimo, la censura sull’omessa verbalizzazione dei punteggi individuali è priva di pregio: il disciplinare non imponeva tale obbligo e gli apprezzamenti dei commissari sono assorbiti nella decisione collegiale (Cons. Stato n. 10738/2023, n. 5543/2024, n. 8122/2023). Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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