Sanzione per violazioni formali ex art. 44, co. 3, d.lgs. n. 28/2011 (TAR Lazio n. 13812 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle prescrizioni contenute in atti autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’art. 44, co. 3, d.lgs. n. 28/2011 prevede la riduzione ad un terzo di tutti i valori edittali di cui al co. 1, sia i limiti assoluti (euro 1.000-150.000) sia i parametri unitari di calcolo (euro 60-360 per ogni kW di potenza). Ne consegue che l’importo massimo irrogabile per tale fattispecie non può superare euro 50.000,00, derivante dalla riduzione ad un terzo del tetto assoluto, e che l’amministrazione, per la determinazione del quantum, deve comunque applicare i parametri unitari anch’essi ridotti ad un terzo. L’assenza di un termine per la definizione del procedimento sanzionatorio non determina l’illegittimità del provvedimento, la cui adozione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 l. n. 689/1981, applicabile con gli effetti interruttivi di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella titolarità di un impianto fotovoltaico a seguito di fusione infragruppo, ometteva di comunicare tempestivamente la variazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Solo dopo alcuni anni, con atto del 2018, l’amministrazione contestava la violazione delle prescrizioni autorizzative e, quasi due anni dopo la sentenza di inammissibilità del ricorso contro la contestazione, notificava l’ordinanza-ingiunzione con la quale irrogava una sanzione di euro 150.000,00. La società impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità per il ritardo nell’adozione, la prescrizione del credito e l’erronea quantificazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo all’eccessivo lasso di tempo intercorso tra l’accertamento e l’irrogazione della sanzione. Il Collegio ha rilevato che la l. n. 689/1981 non prevede un termine per la definizione del procedimento sanzionatorio e che la sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2021, pur stigmatizzando tale carenza, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, rimettendo al legislatore l’introduzione di un termine. L’eventuale annullamento per decorso di un termine non predeterminato creerebbe incertezze sistemiche, non essendo la paeson la contiguità temporale tra accertamento e sanzione un requisito di legittimità in assenza di una previsione normativa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la prescrizione del diritto alla riscossione. Pur essendo il termine quinquennale di cui all’art. 28 l. n. 689/1981, il giudizio promosso dalla società contro il verbale di accertamento, atto presupposto dell’ordinanza-ingiunzione, ha prodotto un effetto interruttivo permanente ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., conservando gli effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza. Tale effetto si verifica anche quando l’iniziativa giudiziaria è assunta dal privato che impugna un atto procedimentale, come affermato da Cons. Stato, sentenza n. 64/2024.
Il terzo motivo è stato invece accolto. Il Collegio ha chiarito che l’art. 44, co. 3, d.lgs. n. 28/2011, nel prevedere la sanzione pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui al co. 1, opera un richiamo omnicomprensivo sia ai limiti edittali assoluti (euro 1.000-150.000) sia ai parametri unitari (euro 60-360 per kW). L’amministrazione non può applicare il solo parametro unitario massimo, ma deve rispettare il limite assoluto di euro 50.000,00 derivante dalla riduzione ad un terzo del tetto di euro 150.000,00.
Nella fattispecie, la scelta di applicare il coefficiente massimo di euro 360 per kW è apparsa irragionevole e priva di motivazione, trattandosi di una violazione meramente formale e considerato che l’amministrazione stessa aveva riconosciuto l’assenza di modificazioni sostanziali in forza del principio di continuità. La sanzione, pertanto, non poteva superare il limite di euro 333,00 o 300,00, comunque non superiore alla soglia ridotta di euro 50.000,00. Il TAR ha quindi annullato l’ordinanza-ingiunzione, fatto salvo il riesercizio del potere, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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