Errore di verbalizzazione in gara emendabile senza alterare il giudizio tecnico (Cons. Stato n. 4583 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale commesso dalla Commissione di gara nella verbalizzazione delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali non è assimilabile all’errore materiale contenuto nell’offerta del concorrente e non soggiace ai medesimi stringenti limiti di emendabilità. Esso è rettificabile dall’organo verbalizzante ogni qualvolta l’inesattezza sia direttamente percepibile dal contesto dell’atto e non ingeneri incertezza sull’esatta individuazione di quanto effettivamente deliberato, così da riallineare l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione. La rettifica non integra manipolazione postuma della valutazione ove il giudizio sostanziale resti invariato e il punteggio corretto trovi riscontro in atti promananti dalla stessa Commissione. I principi presidiati non sono quelli della par condicio tra concorrenti, ma quelli di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, attesa la fede privilegiata del verbale.

Il Fatto

Una società seconda classificata in una gara a procedura aperta indetta da un’azienda sanitaria locale, per il servizio triennale di gestione degli ausili protesici suddiviso in quattro lotti, ha impugnato l’aggiudicazione relativa a un solo lotto. Il distacco dall’aggiudicataria era di 0,99 punti. Dopo un’istanza di riesame in autotutela rimasta senza esito, la società ha agito davanti al TAR Emilia Romagna, deducendo plurimi profili di illegittimità: una discrepanza nell’attribuzione dei punteggi al criterio tecnico relativo al progetto di svolgimento del servizio, l’irragionevolezza dei giudizi su altri criteri e l’omessa indicazione di una precedente risoluzione contrattuale.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. La società ha proposto appello, riproponendo in parte le doglianze di primo grado e contestando in particolare la rettifica, intervenuta dopo l’apertura delle offerte economiche, del coefficiente assegnato al proprio progetto tecnico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni di rito, essendo l’appello infondato nel merito. Il nodo centrale riguarda la discrasia tra il giudizio di “ottimo” con coefficiente pari a uno, espresso nella seduta del 7 maggio 2024, e l’indicazione di un punteggio inferiore nella tabella riepilogativa del 23 maggio 2024. L’appellante ha trasposto sul punto la giurisprudenza in tema di errore materiale nell’offerta, che esige la rilevabilità ictu oculi e vieta il ricorso a fonti esterne all’offerta.

La Corte ha respinto tale inquadramento. Nell’errore di verbalizzazione, infatti, diverso è il soggetto che esprime la volontà, diverso il contesto — la seduta riservata dell’organo collegiale — e diversi i principi in gioco. Il verbale riveste pubblica fede e gode di presunzione di veridicità, ma ciò non impedisce all’organo verbalizzante di assicurare la piena conformità tra deliberato e verbalizzato, correggendo l’inesattezza “direttamente percepibile ed emergente dal contesto dell’atto”. La rettifica non richiede alcuna revisione del giudizio, ma solo il riallineamento della sua esposizione.

Nel caso concreto il giudizio sostanziale non è mutato: la valutazione didascalica è rimasta identica, mentre è stato emendato il solo giudizio sintetico. La Corte ha valorizzato la tabella pubblicata sulla piattaforma il 5 giugno 2024, anteriore alla pubblicazione dei verbali, ove risultava già assegnato il coefficiente inferiore con la motivazione corrispondente; la stessa Commissione, dunque, non ha attinto a fonti esterne. A conferma militano il verbale del 23 maggio 2024 e un documento interno della Commissione.

Quanto ai criteri relativi al magazzino e al centro ausili territoriale, i motivi sono stati dichiarati in prima battuta inammissibili e comunque infondati. La planimetria e l’ubicazione configurano requisiti di esecuzione, non di partecipazione, come chiarito dalla stazione appaltante e dall’art. 4 del capitolato. Nel merito, l’offerta dell’aggiudicataria descrive in modo dettagliato spazi e percorsi, mentre l’appellante non ha addotto alcun principio di prova della palese inadeguatezza della metratura. Non emergono indici di manifesta illogicità atti ad abilitare il sindacato intrinseco del giudice amministrativo. L’appello è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *