Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio scolastico (TAR Lombardia n. 251 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, fatta valere dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto di interesse. La declaratoria opera ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. La natura in rito della decisione e il complessivo andamento della vicenda contenziosa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una studentessa minore, hanno impugnato il verbale di scrutinio finale del 14 luglio 2023, con cui il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione dell’alunna alla classe quarta presso un istituto professionale, unitamente alla valutazione finale di matematica. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il rigetto.
Con decreto monocratico n. 859 del 19.9.2023 l’istituto è stato onerato di sottoporre l’alunna a prova orale di matematica. La prova non è stata superata e i ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti il verbale di scrutinio n. 4 del 29.9.2023, che confermava la non ammissione. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1045 del 16.11.2023. Con memoria del 20.1.2025 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla difesa ricorrente e ne trae le conseguenze processuali. La questione non attiene al merito della legittimità degli atti scolastici impugnati, ma alla persistenza dell’interesse a una pronuncia di annullamento.
Il percorso argomentativo è lineare. Venuto meno l’interesse sostanziale alla decisione, il ricorso e i motivi aggiunti non possono che essere dichiarati improcedibili. La formula adottata è quella dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità, in combinato con l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in materia di spese.
Il Tribunale non si pronuncia sugli atti impugnati né sulle censure articolate con i motivi aggiunti, essendo la decisione di natura meramente processuale. La vicenda contenziosa, peraltro, aveva già conosciuto la fase cautelare, con decreto monocratico favorevole alla prova orale e successivo rigetto dell’istanza con ordinanza n. 1045 del 16.11.2023.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale. La scelta si fonda su due argomenti espliciti: il complessivo andamento della vicenda contenziosa e la natura in rito della decisione. La pronuncia si chiude con l’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e con il provvedimento di oscuramento delle generalità a tutela del minore.
Nota della Redazione
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