Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 1599 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La relativa declaratoria non integra un accertamento nel merito delle censure proposte.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2019, bandito dal Ministero della giustizia. All’esito delle prove scritte l’amministrazione le ha comunicato il giudizio di non ammissione alla prova orale, con i punteggi attribuiti ai tre elaborati e la votazione complessiva.
La candidata ha impugnato la graduatoria, i verbali delle sottocommissioni presso le Corti d’appello di Messina e de L’Aquila e gli atti presupposti, deducendo vizi di composizione delle commissioni, incompetenza dell’organo collegiale e difetto di motivazione del giudizio di insufficienza, ritenuto espresso con il solo voto numerico. L’istanza cautelare è stata respinta. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 marzo 2024 il difensore ha dichiarato che la parte non ha più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’inequivoca dichiarazione resa dal difensore della ricorrente in udienza e ne trae la conseguenza processuale della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non affronta nel merito i quattro motivi articolati, perché la rinuncia all’interesse li rende non più scrutinabili.
Il percorso argomentativo muove dal principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. Nel processo amministrativo la parte può dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di non avere interesse alla pronuncia. La dichiarazione produce la presa d’atto del giudice e chiude il giudizio senza esame del merito.
Il Tribunale chiarisce i limiti del proprio potere. Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio, non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione del proprio interesse e non può sindacare tale scelta. La verifica dell’interesse costituisce, dunque, condizione dell’azione rimessa alla parte, con il solo limite temporale del trattenimento della causa in decisione.
A sostegno dell’orientamento la sentenza richiama precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968. Il richiamo conferma che la regola applicata è consolidata nella giurisprudenza amministrativa.
Le questioni dedotte in ricorso restano quindi assorbite. Il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione dell’esito meramente processuale della controversia.
Nota della Redazione
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