Perfezionamento del titolo abilitativo per silentium e risarcibilità del danno (TAR Lombardia n. 1113 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024, il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto senza che sia stato comunicato un espresso provvedimento di diniego, ovvero senza che sia stata convocata la conferenza di servizi ai sensi del comma 8, determina il perfezionamento per silentium del titolo abilitativo. Tale effetto si verifica anche nel caso in cui l’amministrazione, dopo aver richiesto integrazioni documentali che hanno sospeso il procedimento, non provveda nel termine così ricalcolato. Il provvedimento di diniego adottato tardivamente è illegittimo e va annullato, ma non è inefficace, non essendo tale sanzione prevista per gli interventi in PAS. Decorsi i termini, l’amministrazione conserva esclusivamente i poteri di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il diniego tardivo adottato senza la comparazione degli interessi richiesta per l’autotutela costituisce fatto illecito e legittima la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, da quantificare secondo i criteri dell’art. 34, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

Una società del settore delle energie rinnovabili presentava al Comune un’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2975 KW su un’area agricola di circa 50.000 mq, ricompresa tra le aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. n. 199/2021. L’amministrazione, dopo una richiesta di integrazioni documentali e un primo preavviso di rigetto, indiceva una conferenza di servizi e, all’esito, adottava il diniego definitivo. La società impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dei termini procedimentali e la formazione del titolo per silentium, e chiedeva il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando come l’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024 individui due distinti modelli procedimentali: quello ordinario del comma 6, che impone l’adozione del provvedimento entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, e quello dei commi 7 e 8, che opera in presenza dei vincoli di cui all’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, imponendo la convocazione della conferenza di servizi entro cinque giorni e la conclusione del procedimento entro i successivi sessanta.

Esaminando la cronologia degli atti, il Tribunale ha osservato che l’istanza era stata presentata il 17 marzo 2025 e che la richiesta di integrazioni del 15 aprile aveva sospeso il termine, che era ripreso a decorrere dal 14 maggio, data di presentazione delle integrazioni. Il termine di trenta giorni era quindi scaduto il 16 maggio 2025, senza che il Comune avesse notificato il diniego o convocato la conferenza di servizi, indetta solo il 20 giugno. In applicazione dei principi richiamati, il titolo abilitativo si era perfezionato per silentium, con conseguente illegittimità del diniego adottato tardivamente.

Il Collegio ha precisato che la violazione del termine perentorio non determina l’inefficacia del provvedimento impugnato, atteso che l’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990 non richiama la disciplina speciale della PAS, e che il d.lgs. n. 190/2024 prevede espressamente l’inefficacia solo per gli interventi in regime di attività libera. Ha altresì escluso la configurabilità di un legittimo esercizio del potere di autotutela, mancando la valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione del titolo e la comparazione con gli interessi del privato.

Sulla domanda risarcitoria, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per la pretesa avanzata nei confronti del responsabile del procedimento in proprio, essendo tale controversia devoluta al giudice ordinario. Nel merito, ha invece riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione, ravvisando la colpa nella patente e ingiustificata violazione dei termini procedimentali e il danno ingiusto nella lesione dell’interesse pretensivo allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Ha quindi demandato la quantificazione del danno all’accordo tra le parti, con applicazione dei criteri di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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