Esame di Stato: griglie di valutazione e obbligo motivazionale (Cons. Stato n. 1662 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del giudizio di esame di Stato resa mediante una griglia di valutazione con punteggi riferiti a specifici elementi e descrittori soddisfa l’obbligo motivazionale posto a carico della commissione esaminatrice. Il carattere divergente dell’esito dell’esame rispetto al rendimento scolastico dell’anno non è idoneo, di per sé, a imporre un obbligo di motivazione rafforzata, che dovrebbe esprimersi con modalità ulteriori e diverse dall’espressione numerica dei punteggi e non previste dalla normativa di settore. La discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici profili di irragionevolezza, illogicità o radicale travisamento dei fatti. Talvolta l’eventuale accoglimento dell’appello avverso il diniego di annullamento dell’esito negativo non consentirebbe comunque il conseguimento del bene della vita, ma solo la rinnovazione del giudizio con motivazione più specifica, con conseguente riflesso sull’interesse alla impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava davanti al TAR Veneto l’esito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, relativo all’anno scolastico 2023-2024, presso un istituto tecnico economico. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando la compilazione adeguata delle schede e delle griglie di valutazione, l’autonomia dell’esame conclusivo rispetto al percorso scolastico pregresso e la piena discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, salvo illogicità o radicale travisamento dei fatti.
Avverso la sentenza breve del TAR Veneto, Sezione Quarta, n. 2151/2024, la parte depositava ricorso in appello, deducendo di essere stata costretta a ripetere l’anno scolastico e di coltivare l’impugnazione al fine di creare i presupposti per una separata azione risarcitoria. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che un esito dell’esame disallineato rispetto all’ammissione, alla valutazione del consiglio di classe e al curriculum avrebbe imposto una motivazione rafforzata, non assolvibile con la sola attribuzione dei punteggi numerici e con la compilazione delle griglie. La tesi non è accolta: la motivazione resa sulla base di una griglia con punteggi per specifici elementi di valutazione costituisce metodologia sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale. Da tale divergenza non può desumersi un onere motivazionale ulteriore, che dovrebbe peraltro esprimersi secondo modalità differenti dalla espressione numerica dei punteggi, non previste.
Sul piano del sindacato, la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione d’esame appare esente da macroscopici profili di irragionevolezza o travisamento dei fatti, che soli potrebbero giustificare l’intervento del giudice amministrativo. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto e conferma l’impostazione del primo giudice.
Quanto al secondo motivo, relativo alla pretesa violazione dei parametri che la Commissione si era data con proprio verbale, il Collegio ritiene che non appaia dimostrato agli atti di causa che la Commissione non abbia tenuto conto del percorso didattico effettivamente svolto, del documento di ciascun consiglio di classe e delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. Non può inoltre essere escluso, in linea di fatto, che la prova d’esame abbia un esito divergente rispetto al rendimento dimostrato nel corso dell’anno scolastico.
Il Collegio svolge infine una considerazione di carattere preliminare: tenuto conto della circostanza, evidenziata dall’appellante, dell’attuale ripetizione dell’anno scolastico, l’eventuale accoglimento dell’appello non avrebbe potuto consentire alla parte di conseguire il bene della vita cui aspira, cioè il riconoscimento di avere titolo alla promozione, bensì solamente la rinnovazione del giudizio attraverso una motivazione più specifica.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. Il Collegio ravvisa peculiari motivi per la compensazione delle spese tra le parti della fase di giudizio.
Nota della Redazione
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