Revocazione e opposizione di terzo avverso sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 1663 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra l’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. la questione che il giudice abbia espressamente individuato come controversa e abbia motivatamente ritenuto di non dover esaminare, giudicandola non dirimente ai fini della decisione. Il ricorso per revocazione è pertanto inammissibile quando le circostanze dedotte attengono a un punto già considerato e superato nella motivazione. La legittimazione a proporre opposizione di terzo non spetta al soggetto direttamente leso dall’atto amministrativo censurato nel giudizio presupposto, il quale ha l’onere di impugnare quel provvedimento nel termine di decadenza. Diversamente opinando, il rimedio dell’opposizione di terzo aggirerebbe la regola centrale del processo amministrativo posta a tutela della certezza giuridica.
Il Fatto
I terreni vitati oggetto di causa erano originariamente dei fratelli componenti della compagine sociale e venivano concessi in affitto alla società agricola conduttrice. All’esito di una procedura espropriativa immobiliare, con decreto di trasferimento del 2022 i fondi passavano alla società aggiudicataria. Su istanza di quest’ultima, la Regione e l’agenzia regionale disponevano la cancellazione delle superfici rivendicabili dallo schedario viticolo della società conduttrice e la loro iscrizione in favore dell’aggiudicataria.
La società conduttrice impugnava quei provvedimenti davanti al TAR Toscana, che accoglieva il ricorso con sentenza n. 448/2023. La Sezione, in riforma, rigettava l’azione di annullamento con la sentenza n. 67/2024. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per revocazione, mentre un socio, assumendosi titolare delle superfici, proponeva opposizione di terzo. Le due impugnazioni sono state riunite.
La Motivazione della Corte
Sul ricorso per revocazione, il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sull’errore di fatto consistente nell’aver ritenuto trasferite le superfici rivendicabili, sebbene non menzionate negli atti della procedura esecutiva e non aggredibili con le forme dell’espropriazione immobiliare.
La Sezione rileva che la sentenza revocanda ha compendiato la tesi dell’appellante secondo cui gli atti esecutivi includevano anche i diritti di sfruttamento dei terreni vitati. La motivazione ha poi espressamente dequotato la questione della perimetrazione dell’oggetto della procedura, reputando decisiva la circostanza pacifica del trasferimento dei fondi e ravvisando nella proprietà di questi il titolo primario per la registrazione delle superfici. Non vi è dunque alcun errore di fatto: la questione era stata individuata come controversa e superata con valutazione motivata.
Sull’opposizione di terzo, il Collegio ritiene che il pregiudizio lamentato non discenda direttamente dalla sentenza, ma dai provvedimenti amministrativi del giudizio presupposto. Il terzo, contitolare secondo la propria prospettazione delle superfici, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente quegli atti. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 8843 del 2024) esclude la legittimazione dell’opponente che avrebbe potuto esperire l’azione di annullamento.
Il Collegio esclude anche la conversione dell’opposizione in azione di annullamento ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm.: il giudice è verticalmente incompetente e manca l’indicazione della data di conoscenza dei provvedimenti ex art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. Sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, lo si ritiene comunque edotto da tempo. I ricorsi riuniti sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese del giudizio di revocazione e compensazione per l’opposizione di terzo.
Nota della Redazione
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