Inammissibile il ricorso privo di specificità per la Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 2341 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di specificità e perché solo apparente, il ricorso per cassazione che ripropone i medesimi motivi di doglianza già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di secondo grado. L’inidoneità del domicilio dichiarato dall’imputato, per mancato reperimento dello stesso all’indirizzo indicato, legittima la notificazione dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. È preclusa alla Corte di legittimità la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei gradi di merito, potendo l’indagine estendersi esclusivamente alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo. La liquidazione del danno in via equitativa, anche con riferimento al pregiudizio all’immagine delle società titolari di marchi contraffatti, non richiede una valutazione ancorata al dato quantitativo dei capi oggetto di contraffazione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ne aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione di merce contraffatta. Con il primo motivo, l’imputato eccepiva la nullità della notificazione dell’atto di appello, denunciando la violazione dell’art. 161 cod. proc. pen. I motivi dal secondo al quarto contestavano, invece, l’illogicità della motivazione in relazione alle modalità di ricezione della merce e alla ritenuta consapevolezza della contraffazione, nonché la violazione delle norme sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Il quinto motivo riguardava la mancata esclusione della recidiva, mentre il sesto la determinazione del danno liquidato alle parti civili.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che la notifica presso il domicilio dichiarato dall’imputato non aveva avuto esito positivo, non essendo stato il ricorrente reperito all’indirizzo indicato. L’inidoneità del domicilio, pertanto, legittimava la notificazione effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

I motivi dal secondo al quarto sono stati considerati privi di specificità e soltanto apparenti. La Corte ha evidenziato come questi riproducessero profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di secondo grado. Ha inoltre ribadito il consolidato principio per cui è preclusa al giudice di legittimità la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, richiamando i propri precedenti (Sezioni Unite n. 6402 del 1997, Sezioni Unite n. 12 del 2000, Sez. 2, n. 9106 del 2021, Sez. 6, n. 5465 del 2020). L’indagine di legittimità, infatti, ha un orizzonte limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 47289 del 2003.

Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione esente da evidenti illogicità, richiamando un precedente specifico a carico dell’imputato, correttamente considerato sintomo di una maggiore pericolosità. Anche il sesto motivo è stato dichiarato infondato: il giudice di secondo grado, nel confermare la liquidazione equitativa del danno, aveva fatto congruo riferimento al pregiudizio all’immagine delle ditte titolari dei marchi contraffatti, senza che fosse necessario ancorare la valutazione al dato quantitativo dei capi oggetto di contraffazione.

In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della costituita parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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