Esami avvocato: la doppia domanda per materia non è autovincolo (TAR Sicilia n. 3389 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La previsione con cui le sottocommissioni riunite per l’esame di avvocato indicano che al candidato debbano preferibilmente essere poste due domande sulla stessa materia non integra un autovincolo che imponga alla commissione di formulare sempre due quesiti. L’avverbio “preferibilmente” esprime il carattere facoltativo della seconda domanda, la cui formulazione resta rimessa alla valutazione della commissione. La scelta del numero di domande rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e non è sindacabile nel merito, salvo i profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza. In assenza di alcun obbligo, non sussiste neppure il dovere di motivare la mancata formulazione della seconda domanda. La valutazione complessiva del colloquio, espressa con voto numerico e confermata dagli elementi forniti dall’amministrazione, non è contestabile con la sola deduzione della violazione del criterio procedimentale.

Il Fatto

La ricorrente aveva sostenuto la prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2022, dinanzi alla seconda sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Catania, nella seduta del 17 novembre 2023. La commissione la dichiarava non idonea. La candidata impugnava il verbale della prova orale e il relativo allegato, deducendo che le sottocommissioni riunite avevano stabilito, in un verbale preliminare, che al candidato dovessero preferibilmente essere poste due domande sulla stessa materia.

Secondo la ricorrente, la commissione aveva posto una sola domanda per ciascuna materia, violando la lex specialis della procedura e determinando una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, ai quali erano state rivolte due domande. In via subordinata lamentava l’omessa motivazione della scelta di formulare un solo quesito. Chiedeva quindi l’annullamento degli atti e la ripetizione della prova orale dinanzi a una diversa sottocommissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di ulteriore rinvio della discussione, richiamando l’eccezionalità delle ragioni che possono giustificare la posticipazione ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. Rileva inoltre che l’eventuale esito positivo delle prove nella nuova sessione avrebbe comunque consentito alla ricorrente il conseguimento del risultato utile, senza incidenza della decisione limitata alla sessione 2022.

Nel merito, il Tribunale esclude che le commissioni abbiano assunto un autovincolo alla formulazione obbligatoria di almeno due domande per materia. La previsione contenuta nel verbale preliminare non prescriveva un obbligo tassativo, ma indicava quella formula di esame come “preferibile”. Le regole elaborate dalla commissione per la singola sessione non possono modificare la disciplina degli esami di abilitazione, né consentire uno scrutinio esterno sulla discrezionalità tecnica delle singole commissioni.

La relazione della sottocommissione chiarisce che la regola invocata trovava applicazione quando le risposte alla prima domanda fossero risultate insufficienti a una compiuta valutazione della preparazione. L’avverbio “preferibilmente” esprime in modo inequivocabile il carattere non obbligatorio del secondo quesito. Nella specie, la commissione ha riferito di aver usato l’ampia domanda iniziale come punto di partenza per ulteriori approfondimenti e chiarimenti, rendendo superflua la formulazione di un’altra domanda.

Il Collegio sottolinea poi che la ricorrente si è limitata a dedurre la violazione del criterio procedimentale, senza indicare il contenuto delle domande, le risposte fornite e la loro valutazione. L’amministrazione ha invece confermato il regolare svolgimento dell’esame mediante un articolato colloquio, con risposte giudicate mediocri e insufficienti a dimostrare padronanza di istituti fondamentali. Ciò priva di fondamento anche la dedotta disparità di trattamento, poiché la seconda domanda era generalmente formulata solo quando le risposte alla prima non consentivano un giudizio compiuto.

L’insussistenza dell’obbligo di doppia domanda esclude infine il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione: non gravando sulla commissione alcun obbligo, neppure di autodisciplina, non sussiste il dovere di motivare l’asserita deroga. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione dell’andamento del giudizio e della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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